La libertà di lottare contro il mondo e per il mondo coincide con la facoltà di ridere di fronte alla vita.
Tutti gli Aurei lottano per il canto di Reiwyn e il sorriso del Sole. Rei
Nota: Poiché questa sezione del modulo Themis si incentra sulle proposte antiriciclaggio e sulla questione degli espropri, in questa sede saranno esposte esclusivamente le proposte relative al potenziamento del blocco della movimentazione di denaro che deriva dall’economia illegale. Nel modulo Hera si tratterà più diffusamente del problema del sommerso economico, legato strettamente anche alla NSA. Nel modulo Tyr, altresì, si tratterà delle normative e delle moratorie internazionali da implementare per potenziare la guerra al riciclaggio internazionale. Poiché la questione del sommerso e quella dei capitali di provenienza illecita riguarda il Paese nel suo complesso, la scelta degli Aurei è stata quella di dividere la trattazione su base contenutistica e geopolitica, discutendo le varie sfaccettature del problema all’interno di tre moduli distinti. In ogni caso, come spiegato nella prefazione, i moduli sono interconnessi, non costituiscono in alcun modo paratie stagne : ciascuno di essi non potrebbe funzionare senza l’implementazione degli altri. Ciò che li distingue, oltre alle tematiche, è la collocazione temporale nel piano di attuazione, ossia la priorità che si dà all’applicazione delle singole proposte nell’ambito complessivo del progetto Meridies, a sua volta incentrato sulla futura attività di governo del Paese.
Il patrimonio nelle mani delle mafie è da sempre oggetto delle stime più varie. Quantificare esattamente gli asset che le organizzazioni criminali hanno in portafoglio è infatti impresa titanica anche per un analista di prim’ordine. Ci sono i proventi diretti delle attività illecite; ci sono i ricavi riscossi tramite la distribuzione degli utili o la cessione di di società partecipate o controllate; ci sono le rendite finanziarie ottenute dalle movimentazioni bancarie e borsistiche dei capitali illeciti; ci sono i profitti generati dalla gestione dei beni mobili (si pensi, a puro titolo di esempio, al denaro contante, ai terreni, agli immobili ad uso abitativo e industriale, ai veicoli per il trasporto merci e quelli adibiti uso privato etc.);, acquisiti attraverso il furto, l’estorsione e l’usura, che le mafie gestiscono delegando il compito a professionisti, società di investimento e società di consulenza; ci sono poi le quote di ricavo che le mafie ottengono da criminali non direttamente affiliati, i quali accettano di versare porzioni dei proventi illeciti in cambio di licenze informali, che autorizzano l’offerta di beni e servizi criminali sul territorio. La lista è assolutamente non esaustiva e potrebbe certo continuare.
Quantificare questa massa enorme di denaro e i flussi di cassa connessi, come detto, è un compito complesso. Alcuni membri del ceto politico, ad esempio, citano spesso i numeri Eurispes (think tank privato), che attesta a 220 miliardi di euro e all’11% del PIL il giro d’affari delle mafie di provenienza italiana nel loro complesso[1]. Facendo però riferimento alle stime della stessa Eurispes risalenti al 2009 con dati del 2008, il fatturato delle mafie al tempo sarebbe stato pari a circa 130 miliardi, con un utile netto stimabile in 70 miliardi (circa l’8% del PIL nominale del 2008). Per quanto sia plausibile che il giro d’affari dei clan si sia allargato, è quantomeno improbabile che le loro attività abbiano registrato aumenti di portata paragonabile a quelli generati dalle operazioni speculative di un hedge fund o di un fondo pensione con disponibilità liquide paragonabili. Anche questo secondo dato, tuttavia, non di rado è citato in reportage giornalistici e studi di settore commissionati dalle istituzioni europee[2]. Le stime intermedie proposte in altri studi indipendenti[3] espongono un quadro ancora diverso: il valore aggiunto delle attività gestite dalle mafie sarebbe equivalente a 40 miliardi di euro, cioè a circa il 2% del PIL nominale. Di questi 40 miliardi di euro, 17,5 sarebbero di provenienza illecita diretta, mentre il resto deriverebbe da una valutazione approssimativa dei proventi di società partecipate dalle mafie e pienamente inserite nel circuito dell’economia legale. In realtà, tutte le osservazioni citate fino ad ora in sé appaiono frutto di somme e stime diverse, che includono frazioni di valore dell’economia non osservata nel computo delle attività gestite dalle organizzazioni criminali. L’economia non osservata (detta anche NoE- acronimo anglosassone equivalente a “Non-Observed Economy”) include attività economiche che sfuggono alle analisi statistiche delle transazioni economiche visibili. La NoE costituisce la sommatoria di quattro componenti fondamentali: il sommerso economico, l’economia illegale, il sommerso statistico e l’economia informale. Il sommerso economico costituisce la somma del valore aggiunto stimato delle attività economiche celate alle autorità fiscali, previdenziali e alle agenzie che si occupano di analisi statistiche. Tale forma di sommerso nasce soprattutto dalle dichiarazioni cd. mendaci, ossia falsificate con dolo: si va dalle dichiarazioni alterate sulle cifre del fatturato e dei costi a quelle relative alla tipologia, all’inquadramento e al numero di lavoratori impiegati. Poi c’è la componente legata all’economia illegale vera e propria, che include il valore aggiunto delle attività derivanti dalla negoziazione di beni e servizi illeciti o della negoziazione di beni e servizi legali, ma esercitata senza le autorizzazioni e i titoli di legge previsti. Anche in questo caso, tuttavia, non basta stimare il valore dell’economia illegale per determinare l’effettiva ricchezza delle organizzazioni criminali: nelle stime Eurostat, ad esempio, si computano solo talune sotto attività (traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e contrabbando di tabacco) e si ignorano le attività legali gestite dai prestanome delle mafie[4]. Il sommerso statistico (recentemente ridotto, grazie al perfezionamento delle banche dati censuarie con i dati delle imprese) rappresenta la quota di economia invisibile che elude le ricerche degli analisti. Infine, vi è l’elefante nella stanza della cd. economia informale: essa include il valore aggiunto di attività produttive basate su rapporti di lavoro non formalizzati (es. lavoro nero, grigio e varianti), spesso definiti nell’ambito di relazioni personali (e quindi nell’ambito soprattutto di rapporti familiari) o clientelari. Allo stesso modo, le frodi IVA sono calcolate tenendo conto solo del mancato versamento dell’imposta da parte del venditore, che trattiene la quota versata dall’acquirente (in questo caso quindi la somma di denaro può essere inclusa nella contabilità nazionale). Nel caso in cui però vi sia complicità tra acquirente e venditore, e l’IVA quindi non sia versata a monte e quindi incassata a valle, quel valore non rientrerà nelle statistiche ufficiali, costituendo in ogni caso un danno significativo per l’Erario e la contabilità nazionale.
Tenuto conto dei limiti intrinseci connessi a qualsiasi procedimento di stima campionaria, è possibile affermare con ragionevole certezza che l’ammontare complessivo dell’economia non osservata si aggiri intorno ai 175 miliardi di euro. Le attività illegali propriamente dette ammonterebbero a poco più di 17 miliardi di euro annui. Questi dati, elaborati a seguito dell’impatto sulla NoE della contrazione causata dalla pandemia, erano certamente più alti nel 2019, quando l’economia non osservata superava agilmente i 192 miliardi di euro di valore complessivo e i proventi dell’economia illegale si aggiravano attorno ai 19 miliardi di euro[1]. Va inoltre tenuto conto anche dell’(assurda) posizione dell’UE circa il conteggio di una parte delle attività illegali nel calcolo del PIL, che di fatto sembra ammettere o addirittura valutare positivamente il carattere di redditività della NoE riconducibile alcuni stati membri, tra cui l’Italia. In ogni caso, il flusso di attività illegali funge da carburante di un motore (quello dell’economia illegale) che da anni gira a velocità altissime, grazie alla quota di economia legale che produce profitti ignorati dal calcolo statistico. E a questo punto che si arriva alla fase più complessa e più miserevole delle stime. Il rapporto Eurispes già citato (e che, lo si ripete, si basa su metodologie statistiche non di pubblico dominio) parla di una cifra pari a 220 miliardi di euro (sommando l’intero ammontare della NoE alla quota di proventi delle attività legali controllate dalle mafie). Altri analisti aggiungono a queste cifre i proventi derivanti dall’economia illegale di piccolo cabotaggio, cioè quella di tipo occasionale e non sistemica, legata solo marginalmente al controllo delle cosche e rientrante pienamente nel meccanismo dei “contributi operativi”, ossia la già citata tassazione dei malviventi maggiori a carico dei malviventi minori. L’importo di questa somma empirica si avvicinerebbe alla cifra di 300 miliardi di euro.
Al netto di queste osservazioni, appare dunque chiaro che 1) le attività illegali fungono da carburante degli investimenti mafiosi; questi ultimi sono ormai molto diversificati e fanno parte di una rete transnazionale occulta presumibilmente di dimensioni molto più grandi di quelle citate nei rapporti statistici nazionali e 2) il sommerso economico estremamente diffuso, non necessariamente legato alle attività delle mafie e costituito in gran parte dalle false dichiarazioni, dall’evasione e dall’elusione fiscale etc. aiuta le mafie nelle loro attività di riciclaggio del denaro cd. sporco, ossia di provenienza illecita.
Proposte nazionali per il contrasto alle attività di riciclaggio
Il riciclaggio, come è noto, costituisce uno specifico reato richiamato dal Codice penale all’art. 648 bis: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo]; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.”
Le norme che si sono succedute nel tempo sull’argomento possono essere così riassunte:
- direttiva 91/308/CEE (c.d. “prima direttiva antiriciclaggio”);
- D.L. 143 del 03/05/1991, convertito con la L. n. 197 del 05/07/1991 (legge antiriciclaggio);
- D. Lgs. n. 374/1999 (Relativo all’estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio);
- Direttiva 2001/97/CE (c.d. “seconda direttiva antiriciclaggio”);
- D. Lgs. n. 56 del 20/02/2004 (G.U. n. 49 del 28/02/2004), entrato in vigore il 14/03/2004 (decreto di recepimento della seconda direttiva);
- Direttiva 2005/60/CE (c.d. “terza direttiva antiriciclaggio”);
- L. n. 29 del 25/01/2006 (Comunitaria 2005), attraverso cui il Legislatore ha affidato all’Esecutivo il compito di recepire la terza direttiva;
- DD.MM. nn. 141 , 142 e 143 del 03/02/2006 (G.U. n. 82 del 07/04/2006) (Tali decreti hanno dato definitiva attuazione a taluni obblighi previsti nel D. Lgs. n. 56/2004).
- Convenzione di Strasburgo sul contrasto al riciclaggio internazionale[1]
Nel complesso, leggi e direttive hanno introdotto numerosi strumenti per ridurre la percentuale di denaro sporco ripulito dalle mafie. Si va dal limite all’uso del contante per una singola transazione (artificiosamente innalzato o abbassato dai governi per puri motivi ideologici, se non per interessi clientelari), attualmente agganciato alla soglia dei 5000 euro, alla dichiarazione obbligatoria da rilasciare alle autorità preposte, da parte di banche e intermediari, di tutte le operazioni di prelievo, pagamento o deposito che movimentano somme pari o superiori a 10.000 euro.
Come accennato nella Parte I, i meccanismi escogitati per eludere i controlli e ripulire denaro di provenienza illecita sono numerosi. Per iniziare, si potrebbe certamente affermare che essi sono facilitati dall’ampia diffusione del sistema di pagamento in contanti. La non tracciabilità dei corrispettivi in denaro contante versati come mezzo di pagamento di prestazioni illecite si può definire come il primo, fondamentale passaggio della catena di riciclaggio. A questo punto, si apre una gamma di possibilità molto estesa.
Le forme principali di riciclaggio si possono riassumere in:
- Il bonifico bancario, oggi attivabile da remoto tramite procedure di Internet banking. In questa fattispecie rientrano anche i pagamenti anticipati con carta di credito; il contante versato viene ripulito con gli storni bancari, sotto forma di assegni staccati dall’istituto cui è intestata la carta di pagamento.
- Il deposito frammentato di contanti, con differenziazioni di importi e tipologia di correntisti (prestanome privati, ma anche imprenditori e professionisti). E’ chiamato anche “smurfing” o pitufeo.
- I sistemi di trasferimento valori informali (noti anche come IVTS, Informal Value Transfer System) come l’hawala, il fei chien, il black market peso exchange e similari. Tutti si basano su una rete di trader e operatori abilitati che convertono il denaro di provenienza illecita in valuta straniera, intestando l’operazione a terzi e riciclando le somme sporche senza che esse lascino il Paese dove sono state raccolte.
- Il tradizionale traffico di contante (cash smuggling), operato attraverso lo spostamento fisico o postale di denaro contante disponibile. Si utilizzano ad esempio valigette che contengono banconote di taglio elevato, con apposito doppio fondo studiato per eludere le ispezioni delle autorità doganali.
- Il gioco d’azzardo, le lotterie e in generale il mercato delle scommesse (oggi piazzate tramite allibratori virtuali): il contante viene speso per l’acquisto di crediti che poi vengono incassati con assegno bancario. Il soggetto ripulitore è spesso un professionista o una società compiacente, seppur ufficialmente dotata di tutte le autorizzazioni per operare nel settore di riferimento.
- Le polizze assicurative: il denaro contante viene usato per pagare il premio di polizze di lungo periodo; ad un certo punto, pagando le penali fissate dalle clausole di riscatto anticipato, gli operatori delle organizzazioni criminali riscattano il premio versato, incassandolo tramite assegni non trasferibili ripuliti, da depositare su conti esteri.
- La compravendita di titoli o valori intestati a terzi, con opzioni sottostanti a garanzia degli interessi dell’investitore originario. Il soggetto terzo risulta proprietario del titolo e incassa le relative cedole ripulite.
- La gestione di attività commerciali cash intensive, come bar e ristoranti. Il flusso di contante illecito va ad aggiungersi al flusso di cassa originato dall’attività operativa e legale di società specchio. In questo modo le transazioni legali si mescolano alle fatturazioni illecite, schermando il riciclaggio avvenuto.
- Il sistema delle società cd. matrioska o fantasma (shell company). Tali società vengono create al solo scopo di riciclare il denaro di provenienza illecita; per questo sono definite anche società cartiere, perchè appunto il loro ruolo è fungere da nodi della rete di trasferimento, scambiando i proventi illeciti versati dagli intermediari criminali tramite false fatturazioni, conversioni, versamenti etc.. Le società di comodo hanno come sede legale Paesi offshore e spesso operano nella forma giuridica di società veicolo (SPV, special purpose vehicle, o SPE, Special purpose entity) o International Business Companies (IBC). Queste forme societarie in teoria avrebbero lo scopo di facilitare l’aggregazione di asset conferiti da società collegate, di solito per usufruire di vantaggi fiscali legati alla legislazione favorevole del Paese di incorporazione. Le shell companies si avvantaggiano dello schermo legislativo che nasconde l’identità e l’assetto proprietario delle controllanti. Il depositante ottiene il denaro originariamente conferito, ripulito dalla fatturazione legale della società di comodo. I vantaggi sono notevoli anche dal punto di vista fiscale: il trasferimento dei fondi di ritorno si effettua con operazioni sopra la pari e sotto la pari, spesso creando plusvalenze e minusvalenze fittizie su importazioni ed esportazioni, a seconda della convenienza fiscale della legislazione a monte e a valle dell’operazione di money transfer.
- Compravendita di proprietà immobiliari e beni di lusso: Si acquistano beni in contanti per poi rivenderli accettando come pagamento assegni bancari. Il soggetto facilitatore, come l’agente immobiliare o il pubblico ufficiale compiacente (es. il notaio), copre il pagamento, che viene erogato in contanti o effettuato con assegni staccati da IBC con sede nei paradisi fiscali, non segnalandolo alle autorità.
- Esternalizzazione della gestione degli ATM: le banche consentono a società finanziarie di riempire di contante gli sportelli fisici. Le società controllate dalle mafie ovviamente riforniscono gli ATM con il denaro proveniente da attività illecite e ricevono assegni ripuliti per il controvalore del rifornimento effettuato (previsto da apposito contratto) dalla banca ignara.
Stando alle indicazioni del GAFI, il “Gruppo di Azione Finanziaria” intergovernativo che si occupa di contrastare il riciclaggio a livello internazionale, lo schema del money laundering si potrebbe articolare in tre fasi distinte:
1) La fase di collocamento: Il denaro contante di origine illecita viene trasformato in moneta virtuale o scritturale (cioè legata a scritture nei registri bancari), attraverso depositi bancari oppure trasferimenti presso istituti di credito o intermediari finanziari. Una tecnica spesso utilizzata è il deposito multiplo o in gergo anglosassone smurfing (da smurf, gli gnomi o puffi blu protagonisti dei fumetti del Culliford), ossia il deposito ad opera di molteplici collaboratori (funzionari collusi, semplici associati, prestanome inconsapevoli etc.) di una somma suddivisa in tanti piccoli importi ripartiti dal monte totale da riciclare, inferiore alla soglia che fa scattare i controlli sull’origine del denaro.
2) La fase di stratificazione: Il capitale scritturale deve essere totalmente purificato dalla sua natura criminale: beni e servizi vengono legalizzati nei modi più disparati, tramite ad esempio operazioni di finanza speculativa coperte da intermediari corrotti, ma anche e soprattutto grazie all’aiuto di banche di destinazione compiacenti, che ospitano il grosso dei capitali riciclati presso paradisi fiscali. Il tutto avviene dopo molteplici partite di giro, con l’ausilio di società matrioska fittizie che fungono da nodi della rete di stratificazione (anche recentemente con l’ausilio di sistemi informali di scambio monetario, del tipo hawala e relative varianti cinesi, nonché flussi di criptovalute occultati da servizi mixer o tumbler, cfr.sotto).
3) La fase di integrazione: Il denaro ripulito può essere investito sul mercato per concludere l’acquisto di beni e servizi legali, ma anche di partecipazioni (in genere di minoranza) di società quotate e non quotate, incluse le Srl o le anglosassoni Ltd.
Metodi alternativi comprendono l’emissione di false fatture e il cd. loan-back o prestito di ritorno, che consiste in un finanziamento a se stessi erogato da società collegate con sede in paradisi fiscali.
Le tecniche di riciclaggio, come anticipato, sono molteplici ma hanno tutte in comune come principale obiettivo quello di seminare gli inseguitori, ossia di eludere gli sforzi delle autorità di risalire alle operazioni in valuta, attraverso un irrobustimento del cd. paper trail, ossia della scia di movimenti incrociati creata per eludere le forme di controllo esistenti. La sovrapposizione e l’intreccio di questa notevole sequenza di scambi, depositi e prelievi non sarebbe possibile senza un’ampia rete di prestanome, funzionari collusi o affiliati (rei di concorso esterno in associazione mafiosa), ma anche imprenditori compiacenti. Questi ultimi, in particolare i soggetti operanti nelle attività che prevedono un uso maggiore di denaro contante (ristoranti, alberghi e bar, ma anche agenzie di scommesse, supermercati etc.).
Una tecnica largamente diffusa è quello del ricorso a prestanome, solitamente imprenditori di fiducia ai quali viene intestato un cash intensive business, ossia un’attività con notevoli flussi di cassa, come bar, alberghi, agenzie di scommesse ecc. Le mafie girano all’imprenditore corrotto i proventi illeciti; l’imprenditore emette false fatture e ripulisce il denaro, gestendolo per conto delle mafie stesse e depositandone una parte presso conti blindati.
Del resto, la legislazione societaria accomodante dei Paesi cd. off-shore (ossia lontani dalle coste, cioè per antonomasia ubicati presso isole o piccoli arcipelaghi indipendenti) offre ampie soluzioni per il deposito dei capitali illeciti. Questi Paesi sono caratterizzati sostanzialmente da una fiscalità molto bassa (talvolta addirittura inesistente), garantiscono il segreto bancario, non aderiscono alle convenzioni e ai protocolli internazionali per la collaborazione giudiziaria, non effettuano accertamenti sulle operazioni in valuta e garantiscono la possibilità di creare società fittizie senza passare per le verifiche di legge in uso in Italia. Gli Stati coinvolti (inseriti in una specifica lista nera aggiornata costantemente dall’Ecofin, il Consiglio europeo dei Ministri dell’Economia) sono disponibili ad ospitare i flussi di capitale illecito in quanto spesso, dato il basso numero di abitanti e la limitata estensione geografica, non dispongono di mezzi di approvvigionamento finanziario alternativi.
Anche se molto meno significativa, non si può comunque trascurare l’esistenza di una quota importante di fondi neri riciclati su scala nazionale. I metodi adottati, in quest’ultimo caso, sfruttano le infiltrazioni della criminalità nel ceto politico: tramite commesse pubbliche (produzione di energia rinnovabile, sfruttamento dei suoli etc.) ed affido di servizi di pubblica utilità (si pensi alla gestione delle discariche e allo smaltimento dei rifiuti in generale), le mafie riescono a convogliare parte dei proventi illeciti nell’ordine di miliardi di euro e ripulirli, con la complicità inconsapevole di enti e agenzie statali.
In passato, mediante rudimentali tecniche di smurfing, le organizzazioni criminali riciclavano il capitale illecito depositando il contante a piccoli importi (calcolati accuratamente per aggirare i limiti di legge) presso conti facenti capo ad istituti bancari diversi. A quel punto il denaro ripulito veniva convogliato su conti esteri protetti dal segreto bancario e sottoposti alla giurisdizione meno stringente dei paradisi fiscali (Svizzera, Lichtenstein, Lussemburgo, Panama, isole Cayman etc.). La fase di integrazione prevedeva (e prevede) di dirottare il denaro ripulito verso attività legali tramite ad es. l’acquisto di titoli di debito e partecipazioni, la compravendita di immobili e terreni, l’aumento di capitale sociale a favore di soggetti giuridici creati ad hoc ed intestati a prestanome etc. Ad un certo punto le mafie trovarono conveniente addirittura affiliarsi a piccole banche e crediti cooperativi, che fungevano da snodo primario della complessa rete di riciclaggio internazionale.
Ciò che risulta chiaro dalla letteratura scientifica relativa all’argomento riciclaggio nel presente, tuttavia, è che le mafie si aggiornano più velocemente delle autorità quando occorre nascondere articolate operazioni finanziarie. Si prenda il caso delle criptovalute: nel momento in cui le autorità hanno appreso metodi nuovi per verificare la cronologia delle transazioni esaminando le blockchain pubbliche (i blocchi virtuali concatenati che registrano data ed entità delle transazioni), subito si sono diffusi sistemi mixer o tumbler per creare cortine fumogene ad hoc sulle movimentazioni. Il criminale paga una piccola commissione ad un servizio di scambio (exchange) che gli trasferisce un mix di bitcoin e altre criptovalute difficilmente rintracciabili (come il monero), intestate di fatto ad una miriade di venditori anonimi e inconsapevoli. In questo modo il criminale, partendo dallo snodo bancario primario, riesce ad occultare i flussi di capitale quasi istantaneamente, mantenendo la disponibilità effettiva di beni intestati a terzi.
A fronte di quanto esposto, la strategia di contrasto adottata dal PRS si basa sue due essenziali linee di azione: la prima prevede il contrasto al riciclaggio direttamente nella fase di collocamento, a monte; la seconda prevede, assistita dalla riforma della normativa sulle confische e sugli espropri (cfr. sotto), la ricostruzione dei movimenti dei capitali integrati nell’economia legale e l’incremento della velocità di acquisizione del valore aggiunto di origine illecita nelle disponibilità demaniali.
La linea numero 1 richiede in primis una maggiore concentrazione del legislatore sui gruppi di professionisti (intermediari finanziari, consulenti, commercialisti etc.) e sui soggetti giuridici (banche, SGR, SICAV ed altri intermediari finanziari, società di trading, società che gestiscono attività ad alto uso di contante, società di consulenza aziendale etc.) che sono esposti all’infiltrazione delle mafie. In quest’ottica, è necessario potenziare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ossia, come recita il testo dell’art.648 bis del Codice penale “le condotte agevolatrici dei professionisti cui le associazioni inevitabilmente si rivolgono per attuare le loro operazioni economico-finanziarie”. Tali condotte non sono attualmente sanzionate, come da postilla fornita in calce all’articolo in oggetto: i professionisti rispondono di reati quali frode fiscale e falso in bilancio, puniti con pene detentive più blande e multe meno onerose (si riparlerà in seguito del tema in Sezione X e nel modulo Hera).
Pertanto, il PRS si impegna a:
XII) Modificare l’articolo 648 del Codice penale come segue:
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo]; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro dieci a dodici quindici anni e con la multa da euro 5.000 50.000 a euro 25.000 100.000.
La pena è della reclusione da due quattro a sei otto anni e della multa da euro 2.500 10.000 a euro 12.500 25.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni
La clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta in esame costituisce un post factum non punibile.”
Identificare i cd. colletti bianchi che aiutano le mafie a riciclare i proventi illeciti deve essere la priorità, perché è essenziale che il motore dell’economia malavitosa resti senza il carburante essenziale per la sua sopravvivenza. Occorrerà armonizzare e coordinare, come si vedrà nella sezione dedicata agli stanziamenti e alle direttrici investigative adottate dagli organi di pubblica sicurezza, le informazioni provenienti dai collaboratori di giustizia, dagli agenti sotto copertura, dalle intercettazioni telefoniche e da altri fonti investigative.
La seconda linea di azione prevede sfide più complesse. Per continuare con l’analogia adoperata fin qui, il motore dell’economia mafiosa deve restare a corto di carburante. Il problema è che il suo serbatoio ne ha accumulato così tanto ed è diventato tanto efficiente da poter proseguire la sua corsa a pieno regime per molti anni a venire, anche ipotizzando una drastica riduzione dei proventi illeciti. Il capitalismo criminale, in altre parole, genera profitti nel circuito dell’economia legale più che sufficienti a soddisfare il fabbisogno economico dei leader dei clan. L’impresa gestita dalle mafie naturalmente non si pone sullo stesso piano di quella legittima: essa pratica condotte aggressive ed anticoncorrenziali, dispone di accesso illimitato al credito e di manodopera non inquadrata e tutelata, è esperta nel reperire risorse pubbliche, avvalendosi della compiacenza di amministratori e dirigenti compiacenti.
Intervenire nella fase di integrazione significa ricostruire i movimenti bancari fino alla loro destinazione conclusiva. Per fare ciò, occorre potenziare gli strumenti informatici a disposizione degli inquirenti, programmare assunzioni di specialisti informatici altamente qualificati (e remunerati secondo gli standard medi UE), nonché avvalersi della consulenza di professionisti che conoscono le meccaniche del riciclaggio, avendo operato a supporto dell’altra parte. In relazione a quest’ultimo punto, si intuisce come per gli Aurei la guerra al riciclaggio si debba combattere con ogni mezzo (come appunto l’impiego di collaboratori di giustizia e hacker convertiti cui corrispondere apposite ricompense o bounty in cambio della divulgazione delle informazioni operative in loro possesso): la via Aurea è che solo debellando e confiscando i capitali nelle mani delle mafie si potrà poi procedere al loro definitivo scioglimento. Come si vedrà nel modulo Tyr, la creazione di un Europol con poteri superiori a quelli delle forze di pubblica sicurezza nazionali renderà possibile un livello di collaborazione transnazionale e una capacità di intervento di gran lunga superiore rispetto alle attuali disponibilità. Inoltre, occorrerà rinvigorire le trattative diplomatiche e le pressioni esercitate dalla comunità internazionale per spingere i delegati degli Stati riconosciuti come paradisi fiscali a adeguarsi alle normative internazionali. Tali pressioni dovranno fare leva su investimenti sostitutivi (e legali) da destinare ai territori segnalati nella black list (privilegiando quelli che presentano un reddito mediano della popolazione effettivamente residente più basso della media UE), i quali subiranno il contraccolpo economico della diminuzione del gettito ricavato tassando (sia pure con aliquote estremamente vantaggiose) gli enormi capitali spostati all’interno della loro giurisdizione fiscale.
XIII) Istituire all’interno del Nucleo di Polizia postale, in compartecipazione con la DIA e la DDA, il nucleo operativo “Camus”, costituito da professionisti altamente specializzati, dotati delle competenze necessarie a completare la ricostruzione dei flussi monetari relativi al riciclaggio internazionale. Tale Nucleo si avvarrà della collaborazione di istituti di ricerca e Università, nonché di collaboratori di giustizia disposti a divulgare le metodologie di riciclaggio adottate dalle organizzazioni criminali.
XIV) Aggiungere le certificazioni antimafia e dei carichi pendenti nei requisiti dei titoli abilitativi per categorie commerciali esistenti (come sale giochi, casinò, agenzie di scommesse, ma anche società di gestione degli ATM etc.
[1] “Vademecum per la gestione dei beni confiscati e destinati”, Ministero dell’Interno
[1] https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/398-antiriciclaggio-e-banche.html
[1] “La criminalità organizzata in Italia
[2] https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/398-antiriciclaggio-e-banche.html
[1] https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/398-antiriciclaggio-e-banche.html
[2] “Banca N’Drangheta”, Bonini et alii, https://www.repubblica.it/cronaca/2023/07/16/news/banca_ndrangheta_inchiesta_glicine_riciclaggio_mafia-407787629/
[3] Ufficio studi CGIA, “La Mafia Spa fattura 40 miliardi l’anno”
[4] “L’economia non osservata nei conti nazionali”, Istat, 14.10.2022, Rapporti statistici, pag.9
[1] Rapporto Istat, “L’economia non osservata nei conti nazionali”, 2019
.
[1] Rapporto Istat, “L’economia non osservata nei conti nazionali”, 2019
[1] Vedi Rapporto Calderone 2014
[2] “Banca N’Drangheta”, Bonini et alii, https://www.repubblica.it/cronaca/2023/07/16/news/banca_ndrangheta_inchiesta_glicine_riciclaggio_mafia-407787629/
[3] “L’economia non osservata nei conti nazionali”, Istat, 14.10.2022, Rapporti statistici, pag.9
[4] Rapporto Istat, “L’economia non osservata nei conti nazionali”, 2019
[2] “Banca N’Drangheta”, Bonini et alii, https://www.repubblica.it/cronaca/2023/07/16/news/banca_ndrangheta_inchiesta_glicine_riciclaggio_mafia-407787629/