“La Terra…il mio pianeta e la mia patria…il posto dove ho vissuto e che porta con sé i ricordi di coloro che mi sono cari… è così frustrante non poter riuscire a proteggerla. Se è giusto versare lacrime per qualcosa che abbia valore, il mio pianto va alla sacra dimora degli uomini”.
Così parlò Ithring, il Primo Liberatore, colui che veglia sul braciere che simboleggia l’Agenos di Althissya.
La sfera delle speranze dei viventi è il prodotto della Voluntas di continuare ad Essere” S.G., A.T., C.P. e Rei, lo Zero Reale
Lo Stato Solmos, nell’ottica del miglioramento delle sue strutture di autofinanziamento, deve produrre iniziative volte al contrasto dell’elusione fiscale. Tale problema, che riveste carattere internazionale, necessita di due diversi approcci: uno interno ed uno esterno, cioè da attuare mediante la collaborazione con altri Stati. Per quanto riguarda l’Italia, Stato membro dell’Unione Europea, tale negoziazione dovrà anche ottenere il via libera di altri Paesi europeo. Questo processo si velocizzerà progressivamente, allorquando la presenza del PRS nelle istituzioni dell’Unione e in quelle nazionali si rafforzerà, provocando una svolta decisiva nel quadro politico europeo. La questione dell’elusione fiscale è decisiva innanzitutto perché essa si innesta sulla teoria dei giochi, che agisce costantemente sulle politiche dei decisori europei (anche se il risultato finale si confà sempre alle prescrizioni siartiche).
Ci sono alcuni Paesi, di solito di limitata estensione territoriali ma non è una regola fissa, che utilizzano infatti legislazioni di favore per attirare non solo investimenti esteri, ma patrimoni che rientrano nelle disponibilità di persone fisiche e giuridiche. Molto noto è il caso delle società di gestione di capitali altrimenti note come holding nel diritto anglosassone che hannosede nei paradisi fiscali o tax havens, cioè quei Paesi (già descritti nel modulo Themis) con legislazioni fiscali particolarmente favorevoli per quanto riguarda la tassazione dei dividendi societarie quella dei profitti. In particolare, mediante la creazione di holding con ragione sociale equiparabile alla “Società a responsabilità limitata” o S.r.l. del diritto italiano[1], alcune legislazioni permettono alla società capogruppo o madre che controlla altre società sussidiarie (associate o collegate a seconda del potere effettivo di controllo esercitato dalla capogruppo) di usufruire di esenzioni fiscali particolarmente vantaggiose su tutti i redditi (anche generati in Paesi esteri) che sono convogliati alla holding con sede fiscale nel dato tax haven. All’interno della stessa Unione Europea, si riporta spesso il caso dei Paesi Bassi e della Repubblica di Irlanda, che prevedono per l’appunto un regime fiscale favorevole per l’incasso dei dividendi e delle plusvalenze generate con operazioni di compravendita effettuate presso Paesi terzi. La ritenuta sul rimpatrio degli utili esteri, cd. witholding tax nel gergo burocratico anglosassone, viene calcolata su tutti gli utili convogliati nella holding di gestione dei capitali (e che esercita solo tale attività, non generando essa stessa ricavi) e nel complesso va incontro ad aliquote molto vantaggiose (ad es. i profitti delle società con sede fiscale nei Paesi Bassi sono tassati ad un’aliquota pari al 25% oltre la soglia dei 200.000 euro). Altresì, al fine di evitare una serie di controlli accessori legati alla sola attività di gestione (poiché il legislatore tende a ritenere che questa fattispecie di holding di fatto venga creata al solo scopo di godere dei vantaggi fiscali), molte capogruppo presenti nel dato paradiso fiscale operano contemporaneamente anche come società di servizi finanziari (ad esempio per la concessione di licenze o la gestione delle royalties, ossia i proventi generati da beni immateriali). La società madre così concepita opera, dunque, sia come società in grado di erogare specifici servizi finanziari (come, ad esempio, finanziamenti infragruppo) sia come soggetto capace di fare da tramite tra imprese non direttamente associate o collegate (si pensi alla funzione delle joint venture, associazioni temporanee di una o più imprese nate per gestire progetti comuni e dotate di particolari regimi fiscali agevolati). Mediante accordi di adempimento fiscale preventivi o tax ruling, gli Stati che offrono una tassazione agevolata si accordano poi direttamente con il soggetto privato al fine di concordare preliminarmente il numero stimato di operazioni fiscalmente rilevanti, evitando possibili contestazioni in caso di accertamenti che potrebbero arrivare negli anni successivi.
Il problema dell’elusione, in ogni caso, al di là della cd. esterovestizione, cioè una fattispecie di reato che prevede la fraudolenta dichiarazione della provenienza effettiva dei ricavi generati (ad esempio generati negli USA ma presentati allo Stato come di origine italiana), comporta la diseguale compensazione o distribuzione degli introiti fiscali, oltre che una perdita secca sul valore degli stessi rispetto alla ricchezza effettivamente generata dagli attori privati. Si calcola ad esempio che i mancati introiti fiscali annui derivanti dall’elusione praticata da multinazionali con sede fisica in Italia e sede fiscale nei Paesi Bassi vada dai 5 agli 8 miliardi di euro l’anno[2]. Nella stessa Unione Europea vi sono più paradisi fiscali: prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione, si annoverava appunto la stessa Gran Bretagna, il Lussemburgo, l’Irlanda, l’Ungheria e Cipro. Più in generale, l’intero sistema capitalistico fondato sull’ultraliberismo si impernia sull’esistenza di regimi fiscali favorevoli alle società dal fatturato maggiore e che presentano una diffusione capillare a livello globale. Un ammontare molto elevato dei profitti delle multinazionali viene direzionato verso i paradisi fiscali: si stima che tale ammontare nel solo 2022 era pari a mille miliardi di dollari (il che implica una perdita di circa il 10% dei contributi fiscali che sono riscossi nel mondo). Va anche evidenziato come nessuno conosca con esattezza le cifre reali dei profitti nascosti ai regimi fiscali dei Paesi che non sono classificati come tax haven. Certamente i soli gruppi multinazionali che operano negli Stati Uniti (Paese con il PIL nominale più alto del pianeta) sono responsabili per circa il 40% della distrazione dei profitti offshore (ossia presso regimi fiscali favorevoli). E la stessa dinamica si ripete a livello patrimoniale per quanto attiene le persone fisiche, le quali, attraverso l’uso pianificato delle cd. dummy corporation, comunemente denominate società “a scatole cinesi” o “di comodo”, possono nascondere i loro patrimoni reali alle ricerche fiscali del Paese dove risiedono ed effettivamente fanno uso dei guadagni di loro attribuzione.
Lo Stato non riesce ad accedere alla totalità del valore generato sul suo territorio e di sua spettanza per l’assenza di uniformi regimi fiscali, ma soprattutto per la mancanza di imposizioni fiscali addizionali (soprattutto per quanto riguarda i gruppi privati di maggiori dimensioni) per quelle società che beneficiano di aliquote sui dividendi e sul reddito prima delle imposte. Le società, dal canto loro, sfruttano le rivalità dei Paesi del mondo per quanto riguarda i regimi fiscali: alcuni Stati, non vincolati da convenzioni e accordi internazionali, abbassano consapevolmente le aliquote fiscali al fine di attirare capitali presso i propri territori. Le società multinazionali, sfruttando l’assenza di uniformità nei diversi regimi fiscali, riescono a selezionare il tasso di prelievo fiscale applicato sui profitti più vantaggioso, violando i principi di base della tassazione di società internazionali, che in teoria sanciscono la necessità di sottoporre il valore generato attraverso la commercializzazione di beni e servizi all’interno di un dato Paese alla tassazione di quello specifico Paese. La regola di fondo è sempre quella di legare il profitto generato da un soggetto giuridico al sistema fiscale dove tale profitto è stato prevalentemente generato, così da contrastare o prevenire a monte il fenomeno dell’elusione o della cd. tax avoidance. Tuttavia, le società multinazionali dispongono di numerose strade per aggirare le regole fiscali di riferimento. Tali pratiche sono spesso al confine tra evasione ed elusione, come ad esempio la manipolazione dei prezzi di trasferimento di beni e servizi infragruppo. Una società sussidiaria presente in un Paese dal regime fiscale non eccessivamente vantaggioso può acquistare servizi (anche di natura finanziaria) presso un’altra sussidiaria dello stesso gruppo localizzata in un paradiso fiscale, gonfiando surrettiziamente i prezzi ben oltre quelli di mercato: ciò comporta un classico trasferimento di reddito da un regime fiscale ad un altro. Altresì, una sussidiaria può utilizzare i meccanismi di finanziamento infragruppo per realizzare lo stesso trasferimento di reddito (che in ultima istanza resta sempre in capo al gruppo) oppure ancora intestare a sussidiarie con sedi nei paradisi fiscali beni intangibili come marchi e brevetti, al fine di far pagare provvigioni o royalties addizionali ad un’altra società del gruppo localizzata in un Paese a regime fiscale normale (il che va a ridurre per l’appunto l’imponibile di quest’ultima). In generale, tutti gli artifici contabili utilizzati dalle società con sedi in più Paesi si basano su continui passaggi di liquidità nell’orbita del gruppo, in modo da scongiurare il pagamento delle imposte sul reddito nei Paesi dove non sono attivi regimi fiscali di favore. Si rileva anche una maggiore propensione al trasferimento dei profitti verso i paradisi fiscali in quei Paesi dove prevalgono società di servizi, in particolare società che gestiscono beni intangibili (programmi informatici, codici, informazioni, brevetti), come è il caso dell’industria del terzo settore che costituisce un attore fondamentale dell’economia digitale (è il caso degli USA, dove il trasferimento di profitti da parte delle multinazionali verso l’estero raggiunge la metà del totale, laddove negli altri Paesi questa quota si riduce al 30%).
Alla luce di quanto esposto, si assiste al costante depauperamento delle casse pubbliche di tutti i Paesi a regime fiscale normale; la diminuzione degli introiti è peraltro aggravata dal comportamento delle persone fisiche, poiché con il passare del tempo i privati cittadini copiano a loro vantaggio le stesse strategie adottate dalle società di lucro, spostando parte dei loro patrimoni all’estero, attingendo alle disponibilità liquide di società fiduciarie o a conti segreti (coperti da segreto bancario) appositamente accesi presso i paradisi fiscali. In generale, le caratteristiche salienti che permettono di individuare la cd. concorrenza fiscale dannosa (harmful tax competition[3]) sono identificate nell’esistenza di un bassa imposizione fiscale o di un imposizione fiscale molto bassa per i redditi generati all’esterno del paradiso fiscale, l’assenza di trasparenza nelle operazioni finanziarie effettuate, l’indisponibilità del tax haven a condividere le informazioni fiscali con altri Paesi nonché la capacità di attrazione di capitali privati sotto forma del trasferimento della sede legale e fiscale della data società. Il problema dell’elusione è dunque al centro degli squilibri del capitalismo privo di regole: la sua radicale riduzione è la naturale premessa dell’opera di redistribuzione della ricchezza auspicata dal PRS.
Vi sono numerosi approcci che possono portare a una riduzione dell’elusione su vasta scala. Il primo, e più semplice, sistema per affrontare la tax avoidance passa per il negoziato tra Paesi. Chiaramente, nel caso in cui la diplomazia internazionale riuscisse a far sottoscrivere (e rendere vincolanti) appositi parametri minimi per l’applicazione di un regime fiscale comune, il quale garantirebbe le stesse basi di partenza per tutti gli Stati (ad esempio aliquote minime per la tassazione dei dividendi), l’elusione riceverebbe un colpo mortale e difficilmente le grandi società multinazionali riuscirebbero ad evitare i prelievi fiscali sfruttando le tassazioni favorevoli dei tax haven. Tuttavia, allo stato attuale, è molto improbabile che si arrivi a una soluzione di questo tipo nel breve e nel medio periodo. Questo perché la tax avoidance è uno dei sistemi con i quali un Paese può rapidamente accumulare capitali anche ingenti semplicemente attirando società interessate ai guadagni fiscali. Di norma, non tutti i Paesi possono permettersi di concedere ai soggetti giuridici guadagni fiscali tanto ingenti (compensando cioè le perdite generate dagli sconti fiscali, frutto di entrate più basse, con la tassazione di profitti aggiuntivi). I Paesi che riescono a garantire regimi fiscali di favore alle imprese presentano caratteristiche comuni, come ad esempio un rapporto debito/PIL favorevole, alti livelli di crescita economica, servizi finanziari efficienti e ben strutturati, oltre che un elevato indebitamento privato. Quest’ultimo punto (come dimostra il caso dei Paesi Bassi) porta gli Stati a preferire il sistema fiscale agevolato alla raccolta del risparmio privato effettuato dalle banche, proprio per la difficoltà di quest’ultimo di garantire un’adeguata capitalizzazione degli impieghi operativi. I paradisi fiscali, che pure sono stati inseriti a vario titolo in una serie di liste nere o blacklist secondo il principio Nome e Vergogna (traduzione letterale dell’anglosassone Name and Shame), con il passare degli anni hanno accresciuto notevolmente la loro forza attrattiva, paradossalmente sfruttando la notorietà (in un certo senso il marchio di opacità e mancanza di collaborazione con gli altri Paesi) loro concessa dagli stessi meccanismi delle liste. I tentativi (assai blandi) del G20 di porre un freno all’elusione si sono allora concentrati piuttosto sulla condivisione di informazioni tra Stati aderenti, decisione che ha portato all’adozione di protocolli specifici, tra cui il Common Reporting Standard, per la condivisione dei dati su intermediari e scambi finanziari tra Paese d’origine e società offshore. Un primo timido segnale tale da evidenziare quantomeno la volontà di limitare l’emorragia di introiti fiscali perduti da parte delle principali economie del pianeta, lo si è avuto con l’accordo tra i Paesi del G20 sull’introduzione di una global minimum tax (GMT) sui profitti delle società multinazionali. La proposta della global minimum tax prevede l’adozione di un livello minimo di imposizione fiscale per le imprese a livello globale. Ciò significa che anche se un’impresa opera in un paese con un’aliquota fiscale inferiore al livello minimo, sarà comunque tenuta a pagare la differenza tra l’aliquota minima e quella effettiva. Tuttavia, come rilevato dal Global Tax Evasion Report 2024[4], dalla proposta originaria che prevedeva un aliquota minima pari al 20% dell’imponibile, a causa di successive ritrattazioni dei contraenti, deduzioni, detrazioni aggiuntive e persino esenzioni speciali inserite come emendamenti alla proposta, si è arrivati a un’aliquota standard pari a ca. il 4,8% di quella inizialmente prevista. La progressiva erosione dell’aliquota prevista nell’accordo iniziale (che comunque avrebbe vincolato 49 firmatari escludendo quindi molti Paesi) ha condotto ad una perdita in termini di contributi non riscossi pari a 250 miliardi di dollari l’anno. Il meccanismo della global minimum tax si imperniava su due punti essenziali:
- La capacità dei governi di accordarsi per uniformare la soglia minima di prelievo fiscale prevista per le società operanti nei loro territori dotate di sussidiarie estere;
- La trasparenza dei contraenti circa le operazioni di prelievo fiscale ed accertamento dei patrimoni trasferiti dal Paese d’origine al Paese di destinazione con regime fiscale favorevole
Nell’ambito delle proposte per sconfiggere o comunque portare a una soglia tollerabile la perdita di contributi causata dai fenomeni elusivi, senza dubbio la Global Minimum Tax occupa una posizione di prestigio, già a partire dall’elevato numero di Paesi contraenti (140 Paesi e territori hanno aderito al cd. Pilastro due o Pillar Two patrocinato dall’OCSE). Ma la vera innovazione della GMT è data dal suo funzionamento: se un Paese contraente non accetta di imporre una tassazione sugli utili pari al minimo stabilito (inizialmente al 15%), il Paese dove la società capogruppo opera può tassare la differenza tra quanto effettivamente versato nella giurisdizione che non applica la GMT e il limite minimo fissato. Inoltre, se gli stessi Paesi contraenti dove data la società capogruppo è localizzata dovessero rifiutare di applicare il meccanismo di cui sopra (noto come “Regola dell’inclusione del Reddito”), scatterebbe il secondo principio (noto come “ Regola dei contributi sotto-tassati”), secondo il quale tutti i contraenti dell’accordo possono tassare (e distribuire il ricavato fra loro) i proventi dati dall’aliquota minima del 15% non applicata. Tuttavia, la GMT, per come è stata concepita, presenta delle criticità (ampiamente risolvibili) che ne indeboliscono l’azione di parificazione sostanziale fra i diversi regimi fiscali. In primis, l’aliquota della GMT è senza dubbio di entità inferiore rispetto a quella che si applica alle PMI, pur essendo le società multinazionali capaci di generare un fatturato di gran lunga superiore rispetto alle prime. Inoltre, la GMT incentiva le cessioni di rami d’azienda e le scissioni societarie parziali, con l’obiettivo di ridirezionare parte della ricchezza sottoposta a tassazione verso i paradisi fiscali. Un fenomeno simile riguarda l’incentivazione, che interessa i paradisi fiscali, a concedere crediti fiscali compensativi: poiché la GMT non contempla una nuova definizione dell’aliquota minima sulla base dei crediti fiscali che la tale società sussidiaria ha in portafoglio, i paradisi fiscali possono ricorrere per l’appunto al meccanismo di maggiori crediti da destinare alle società multinazionali, che andrebbero dunque a pagare contributi calcolati sulla base di un aliquota reale netta ben più bassa del 15%. Lo stesso può accadere per i crediti fiscali concessi ad aziende operanti nei molteplici settori collegati alla transizione verde: una società non direttamente collegata alla produzione di beni e servizi che possano apportare benefici all’ambiente può comprare i crediti dai produttori verdi a un prezzo ribassato e ottenere un beneficio sull’imponibile fiscale. Inoltre, persistono ritardi nell’applicazione della GMT, poiché ciascun contraente ha proposto emendamenti ai primi accordi al fine di tutelare le politiche fiscali attualmente in vigore (si pensi agli USA e alla disposizione temporanea che blocca la “Regola dei contributi sotto-tassati”, per i profitti delle multinazionali realizzati nei regimi fiscali dove le imposte societarie sono più alte del 20%). In ogni caso, sebbene la GMT sia stata depotenziata velocemente (si calcola che essa abbia generato meno del 5% del valore delle tasse sui profitti delle società stimate a livello globale), essa costituisce una preziosa base di partenza per fissare obiettivi di lungo periodo in ambito fiscale per l’Italia. Ciò è vero anche per quanto riguarda la tassazione delle persone fisiche: come si vedrà nel modulo successivo, infatti, regimi fiscali di favore per i cittadini della classe Vethor si sono diffusi con allarmante velocità nella società globale. Nell’ambito del negoziato internazionale, la Repubblica deve farsi portatrice delle istanze antielusione, patrocinando se possibile un innalzamento delle imposte sui profitti societari (il richiamato GTER 2024 ipotizza un’aliquota minima del 25%, più in linea con la tassazione societaria della maggior parte dei contraenti della GMT). Inoltre, è necessario aggredire ulteriormente i patrimoni dei cittadini più abbienti, ripristinando la progressività nella tassazione dei ceti elevati. Infatti, il sistema di tassazione attuale (ispirato all’idea neoliberista della trickle-down economy) tende a favorire in modo sproporzionato le classi sociali più agiate, nella convinzione (mai dimostrata dagli studi economici) che garantire maggiori disponibilità finanziarie ai ricchi (e in particolare ai miliardari) consentirà di raggiungere più rapidamente la crescita economica desiderata, favorendo gli investimenti. Ciò è ampiamente dimostrato dagli studi di settore: lo stesso GTER 2024 stima l’effettiva tassa sul patrimonio dei cittadini più abbienti pari a ca. il 2% delle loro fonti di reddito. Tale risultato è il frutto di un sistema che permette l’uso di società di gestione A catena, si ritiene che l’aumento di questi ultimi e delle opportunità economiche date porti a una maggiore domanda di lavoro, salari più alti e un miglioramento delle condizioni economiche per le classi sociali meno agiate. Per ovviare agli eccessivi vantaggi garantiti alla fascia di cittadini con patrimoni superiori al miliardo di dollari, il GTER 2024 propone l’adozione di una tassa patrimoniale globale (di ca. il 2%) sui patrimoni di questi ultimi: si stima che il gettito risultante equivarrebbe a ca. 250 miliardi di dollari. Tale proposta va nel senso auspicato dal PRS e va sostenuta convintamente. L’organizzazione anzi prevede per la stessa applicazione dell’Enkai nel suo complesso un aliquota di prelievo per gli appartenenti alle classe Vethor tra il 7 e il 10%, con la possibilità di rimodulare tali aliquote in funzione della crescita dei patrimoni ricostruiti. In ogni caso, è convinzione degli Aurei che sia necessaria una forma di tassazione addizionale che vada a colpire sia la maggior parte dei patrimoni ricostruiti (cioè calcolati sulla scorta delle informazioni condivise con i Paesi che hanno operato e operano come paradisi fiscali), in capo tanto alle persone giuridiche quanto a quelle fisiche. Tale tassazione addizionale deve ritenersi o sostituiva o parallela alla GMT, nel caso la sua aliquota effettiva venga annacquata o comunque fortemente ridotta dai Paesi che aderiscono agli accordi. Altresì, al fine di potenziare l’adozione della GMT (che deve basarsi sempre sul principio della porta aperta, in modo cioè da allargarsi ad altri Stati sottoscrittori dell’iniziativa), occorre patrocinare la fondazione di un Comitato permanente per la lotta all’elusione, che monitori l’adozione effettiva delle aliquote minime nelle legislazioni nazionali e proceda ad erogare sanzioni per i contraenti che non rispettano gli accordi o lo fanno sforando i tempi previsti dalla normativa approvata per la loro implementazione. L’Italia guidata dal PRS, prima ancora di proporre il potenziamento degli accordi già presi nel forum dei Paesi del G20 e sottoscritti nel complesso da 141 Paesi, deve adottare in proprio tale forma di tassazione aggiuntiva, da applicarsi con l’imposizione di un aliquota minima non inferiore al 25%. È infatti prioritario accelerare il processo di rafforzamento del Solmos e per ottenere questo risultato, il processo di autofinanziamento dello Stato nuovo deve in una certa misura precedere i risultati delle negoziazioni internazionali, che in ogni caso vedranno il Paese schierato sulle posizioni più rigorose possibili per quanto riguarda il principio della redistribuzione della ricchezza, pilastro di Ithring e dell’agenetica Enkai. Lo stesso deve valere per le persone fisiche con patrimoni personali stimati oltre il miliardo di euro. In particolare, deve essere fortemente limitata la pratica che vede i cittadini abbienti adoperare società fiduciarie (spessissimo qualificate come holding che svolgono unicamente attività di gestione del patrimonio in esse conferito) per eludere gli effetti dell’imposta sul reddito. Nei tax havens, le società fiduciarie agiscono come scudi fiscali, in quanto tali società capogruppo, verso le quali sono trasferiti i ricavi delle controllate, sono soggette a legislazioni favorevoli e pagano tasse irrisorie sulla distribuzione di dividendi. Tale schema si applica in particolar modo alle società quotate controllate da una capogruppo con sede in un tax haven e che riescono a mantenere intatti la maggior parte dei dividendi, i quali altrimenti sarebbero sottoposti a una tassazione molto più alta se fossero dichiarati nei Paesi dove i profitti sono stati generati. Si stima infatti che la sola vera tassa pagata di gruppi socioeconomici più abbienti sia per l’appunto la tassa sui profitti societari che sono direttamente dichiarati dalla società madre. Altresì, bisogna intervenire sulla capacità delle persone fisiche e delle persone giuridiche di convertire una parte della loro ricchezza in proprietà immobiliari. Si assiste infatti alla ripetizione di uno schema consolidato che ha incrementato il valore stimato delle proprietà immobiliari offshore a ca. 500 miliardi di dollari: l’individuo nel Paese A può arrivare a possedere proprietà immobiliari estere sia direttamente, sia indirettamente, passando per società fiduciarie da lui controllate cui vengono intestate le proprietà acquisite. Le società fiduciarie stesse possono poi convertire in liquidità le proprietà immobiliari nel Paese B e reinvestire nel Paese A, evitando che il beneficiario ultimo dei patrimoni convertiti paghi le imposte sul reddito (pagherà infatti solo eventuali imposte sui beni immobiliari). D’altronde, come esplicitato nel modulo Themis, le procedure di riciclaggio del denaro sporco sono le medesime utilizzate dai contribuenti infedeli per nascondere l’effettiva provenienza della ricchezza convertita. In tal senso, risulta altrettanto prioritario migliorare (esattamente come esplicitato in Gavanna) le statistiche a disposizione del governo circa l’effettiva consistenza della ricchezza prodotta in Italia ma dirottata verso altri Paesi. Come esposto in merito al tracciamento della attività collegate all’evasione fiscale, si ricorrerà alla banca dati Ziel (consultabile solo dagli enti pubblici accreditati, dalle forze di pubblica sicurezza e dall’Unità S01) per catalogare tanto lo scambio automatico di informazioni bancarie di interesse quanto i criteri e i risultati del processo di ricostruzione, anche con l’ausilio dell’IA e delle blockchain (come sarà esposto nel paragrafo successivo) dei patrimoni occultati con varie pratiche presso i tax havens. Allo stato attuale, la mancanza di informazioni rende i fenomeni elusivi, in sostanziale parallelismo con quelli legati all’evasione, difficili da stimare proprio per la mancanza di dati verificati tramite fonti attendibili, da caricare nei sistemi informativi. A ciò si aggiunge la scarsa cooperazione dei governi, vittime anche loro dei processi siartici e incapaci di porre un freno al sistema economico dominante, caratterizzato da enormi disuguaglianze e squilibri nel rapporto tra lo Stato e la classe sociale Vethor. Pertanto, sarà compito dell’organizzazione anche quello di potenziare lo scambio informativo tra Paesi per quanto riguarda le proprietà immobiliari (circa l’effettivo valore delle proprietà, il beneficiario ultimo delle stesse, la veridicità delle dichiarazioni rese alle autorità fiscali ai fini della corretta quantificazione dell’imponibile relativo all’imposta sul patrimonio etc.), esattamente come si fa per beni mobili finanziari. La questione decisiva dell’accesso alle informazioni sensibili si intreccia anche con la proposta del PRS (che sarà esposta nel successivo modulo) riguardante la tassazione dei beni ereditari, che unite al prelievo patrimoniale progressivo, consentono allo Stato di attuare le necessarie e auspicate misure di redistribuzione della ricchezza.
L’obiettivo del PRS è dunque chiaro, riportare ad una soglia fisiologica la quota parte di ricchezza estera non tracciata. Ragionando sullo scenario più pessimista relativo all’effettiva composizione della ricchezza delle famiglie dirottata presso paradisi fiscali, o comunque Paesi con regimi fiscali che operano al di sotto della proposta originale di GMT, il PRS si impegna a ricondurre il 37% di ricchezza non tassata (equivalente a ca. il 4,4% del PIL globale) a una soglia del 10%, collaborando con i governi di altri Paesi e con i diversi PRS nazionali per implementare ulteriori e innovative strategie di contrasto all’elusione. Per raggiungere tale scopo, sono di seguito elencate schematicamente le proposte fin qui presentate, confermando le posizioni espresse dal GTER 2024 e aggiungendo misure nazionali che andranno a completare il quadro regolatorio nell’assenza di progressi nei negoziati internazionali.
Il PRS, nell’ambito dei negoziati internazionali, così come per quanto riguarda la legislazione nazionale si impegna a:
- riformare la GMT, aumentando l’aliquota minima ed eliminando le falle nel sistema di adempimenti che consentono ai Paesi non in linea con i trattati di mantenere regimi fiscali premianti nei confronti di persone fisiche e giuridiche, così da alimentare la competizione fiscale al ribasso. La nuova aliquota dovrebbe essere pari ad almeno il 30%, secondo le modalità definite dalla GMT attualmente in vigore.
- implementare misure interne (ossia una tassazione minima nazionale costruita sul modello della GMT) da applicarsi alle persone giuridiche che dispongono di controllate estere, in sostituzione dei provvedimenti fiscali non applicabili a causa del mancato rispetto degli accordi internazionali. Tale tassa prenderà il nome di GTO (global tax overture), avrà un’aliquota minima del 25% e sarà applicata alle grandi imprese con sedi all’estero, a prescindere dalla natura del regime fiscale del Paese dove vengono trasferiti i profitti generati sul suolo nazionale.
- introdurre maggiorazioni fiscali in peius per le società con sede legale e fiscale presso i paradisi fiscali pari a una quota calcolata in proporzione ai guadagni fiscali ottenuto modificando la sede fiscale e sfruttando i differenti sistemi in vigore nei vari Paesi.
- creare e potenziare un unico registro patrimoniale (accessibile da tutti gli enti pubblici accreditati) per il tracciamento dei beni immateriali e al fine di combattere il fenomeno dell’evasione.
- avviare uno studio delle blockchain e creare un indice di responsabilità fiscale da calcolare con riferimento all’effettivo mantenimento dell’imponibile che deriva da profitti generati operando presso il territorio nazionale. Le imprese con un indice di responsabilità fiscale virtuoso potranno accedere a crediti fiscali premianti, nella misura massima del 5% rispetto all’aliquota prevista dalla GMT
- introdurre sanzioni unilaterali a danno dei Paesi che non rispettano le moratorie internazionali
- sostenere un regime fiscale europeo comune e fine dei regimi fiscali agevolati in area UE[5]
- supportare la pubblicazione obbligatoria di report Paese per paese per la ricostruzione dei movimenti patrimoniali
- Indice di responsabilità fiscale legato alla global tax
[1] BV olandese, LTD nel Regno Unito, Incorporated company (nota anche come “Inc.” o “Corp.”) negli USA, GmbH in Germania e così via.
[2] https://www.repubblica.it/economia/2019/07/02/news/rustichelli_antitrust_relazione_annuale_concorrenza-230132552/
[3] Rapporto OCSE, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue
[4] J.Stiglitz et alii, EU Tax observatory, 2024
[5] Vedi anche modulo Demos