Non sono i vincitori a determinare la giustizia. Un atto giusto è universale, anche se contraddice le leggi degli uomini e viola i precetti delle religioni. Come lo so? Raccontano gli antichi che la luce discese presso gli uomini e gli uomini non la riconobbero. Quella luce, quella scintilla non se n’è mai andata. La sento quando chiudo gli occhi e percepisco il Sole ardere dentro di me. La avverto quando scrivo, quando penso e quando mi ribello contro l’oppressione.
La natura profonda di Reiwyn è Iustitia. Rei
“Quando avrà finito, digiti il suo Nome” B.W. a L.F. TDK
Lo schema di riforma che è il fulcro di Themis non può prescindere dalla trattazione dell’argomento intercettazioni. Si tratta di uno strumento d’indagine molto apprezzato dalle forze di pubblica sicurezza e dai pubblici ministeri, perché presenta degli indubbi vantaggi. Notizie di reato e informazioni sensibili che per la loro natura compromettente non sarebbero mai messe per iscritto, passano ogni giorno attraverso la comunicazione orale diretta o il passaparola. In proposito, si deve aggiungere che nel novero degli elementi probatori che lo Stato associa all’insieme delle intercettazioni, vanno considerati anche i registri delle conversazioni virtuali avviate dagli indiziati, i quali sempre più spesso sfruttano applicazioni criptate di messagistica istantanea per trasmettere i loro messaggi. In questo senso, l’Eringsir, la guerra tra mondo legale e mondo criminale, è stata caratterizzata dalla feroce competizione di ambedue le fazioni, ciascuna delle quali ha tentato di avere il vantaggio tecnologico necessario per mantenere da una parte il controllo e la visibilità, dall’altra la segretezza e l’affidabilità delle comunicazioni. Nonostante i suoi indubbi vantaggi, taluni si sono posti contro l’utilizzo dello strumento delle intercettazioni, essenzialmente per tre ragioni. In primis, si evidenzia il costo molto elevato dello strumento (o, meglio, il suo uso eccessivo e spesso evitabile) a fronte dell’efficacia dello stesso nella costruzione dell’impianto probatorio da parte delle autorità inquirenti. In secondo luogo, si critica l’utilizzo improprio dello strumento, nella misura in cui stralci di conversazione secretati (captati spesso durante le cd. intercettazioni ambientali), che possono riguardare direttamente o indirettamente terzi, trapelano e vengono a conoscenza dell’opinione pubblica, cagionando un danno morale e spesso anche materiale a persone estranee alle indagini. Questo problema, in particolare, si è palesato con forza laddove è stata allargata ed aggiornata la definizione di ciò che tecnicamente si può definire intercettazione: se in origine si trattava esclusivamente di conversazioni telefoniche, come osservato, la fattispecie si è poi estesa alle intercettazioni ambientali e a quelle informatiche, inglobando tutte le forme di messaggistica elettronica e di registrazioni di conversazioni orali, nonché le registrazioni delle operazioni svolte dal soggetto con i dispositivi elettronici dati. Infine, si pone la questione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni stesse. I critici sostengono che solo una piccola parte del materiale catalogato sarà utilizzabile come elemento probatorio nel corso del processo; nei fatti, nella gran parte dei casi giudiziari, la difesa dell’accusato tenterà di stralciare parte degli elementi acquisiti (registrazioni, bozze, log di applicazioni etc-) opponendo eccezioni di affidabilità e verificabilità.
In generale, è possibile smentire queste argomentazioni partendo da un dato sicuro, condiviso da gran parte dei membri della magistratura inquirente del Paese ed accertato da studi di settore sull’argomento: le intercettazioni permettono di concludere istruttorie e indagini che altrimenti sarebbero destinate ad arenarsi rapidamente in mancanza di informazioni ed elementi di prova. Infatti, guardando anche alla NSA, è possibile affermare che vi siano essenzialmente tre strade che il pubblico ministero italiano può percorrere per ricostruire le dinamiche interne delle organizzazioni criminali ed accertare le relazioni economiche che intercorrono tra ciascuna operazione da esse adottate. La prima è rappresentata dal ricorso del pubblico ministero alla figura del collaboratore di giustizia, il cd. pentito: il criminale che, per ottenere uno sconto di pena o una detenzione a regime ordinario, accetta di condividere con le autorità giudiziarie informazioni circa l’attività illecita praticata prima dell’arresto e, soprattutto, su quella della propria organizzazione. Inoltre, si può ricorrere alla testimonianza dell’agente infiltrato; si tratta di un incarico estremamente delicato e non a caso l’utilizzo di un agente delle forze di pubblica sicurezza per l’espletamento di compiti di spionaggio è storicamente poco diffuso in Italia. Per il PRS, un utilizzo più frequente in sede di indagine dell’agente infiltrato (seppure con l’assicurazione e anzi il potenziamento delle garanzie e delle licenze attribuitegli) è auspicabile e può dirsi uno dei punti di forza della NSA. Tuttavia, per quanto tanto il pentito quanto l’infiltrato siano in grado di rivelare fatti e informazioni circa la struttura dell’organizzazione criminale, solo un uso massiccio delle intercettazioni permetterà al magistrato inquirente di avere un quadro completo delle attività in corso dell’organizzazione. Uno degli esempi più importanti in questo senso è dato dalla guerra al riciclaggio: il pubblico ministero e la sua squadra di associati dovrà vagliare un numero molto elevato di comunicazioni, che spazieranno presumibilmente dalle registrazioni dei movimenti bancari alle dazioni in denaro, elaborando grazie ad esse il diorama complessivo della rete di soggetti coinvolti (ad esempio prestanomi di società cartiere), che coprono il trasferimento di fondi di origine illegale. In tal senso, lungi dal rappresentare un costo eccessivo per la collettività, le intercettazioni rappresentano un investimento, che si ripaga non soltanto in termini di ricostruzione della verità fattuale (in definitiva, lo scopo supremo della Giustizia), ma anche, dal lato economico, con la confisca dei beni illeciti e dei corpi di reato che non sarebbe stato possibile rintracciare senza l’ausilio delle tracce telematiche captate dagli inquirenti. La questione della violazione della privacy, intesa come sfera dell’intimità personale dell’individuo dato, minacciata dalla trasmissione illecita del materiale probatorio, è strettamente connessa all’abuso di natura siartica che si può avere laddove sussiste lo scambio documentale tra i media, l’autorità giudiziaria e i rappresentanti delle parti in causa. Informazioni compromettenti, che riguardano soggetti estranei all’indagine, sono spesse condivise illegittimamente con terzi, i quali possono studiare forme ricattatorie o di pressione ai danni delle vittime, danneggiando spesso irreparabilmente la loro reputazione sociale. Occorre dunque punire severamente i trasgressori che, trasmettendo consapevolmente o meno materiale sensibile, commettono dolosamente o colposamente un reato. Alla luce di quanto esposto, appare un’evidente forzatura quella di limitare l’uso dello strumento alla luce del cattivo utilizzo dello stesso praticato da funzionari compiacenti e rappresentanti delle parti disonesti: sarebbe come il voler dichiarare illegale il consumo di acqua in un’intera regione per la presenza di poche falde acquifere inquinate. Lo stesso vale per la questione della verificabilità e dell’utilizzo processuale delle intercettazioni. Laddove è certamente vero che il pubblico ministero non potrà fare affidamento unicamente sulle comunicazioni intercettate in sede processuale (per l’esclusione di molte di esse dagli atti del procedimento e per la difficile accertabilità dell’identità del mittente e del destinatario della tale comunicazioni), lo scopo delle registrazioni risiede altrove e precisamente nel loro fondamentale ruolo di ausilio delle operazioni di accertamento investigativo. Ciò che deve essere altresì garantito è il diritto all’oblio: al termine dell’eventuale pena comminata al reo, tutte le intercettazioni non pertinenti e acquisite dall’autorità giudiziarie vanno obbligatoriamente distrutte.
IV) Consolidamento dell’uso dello strumento investigativo delle intercettazioni. Introduzione di norme e sanzioni più severe ai danni dei soggetti che illecitamente distribuiscono materiale secretato dall’autorità giudiziaria. La tutela della libertà di espressione deve essere parimenti garantita: potranno essere pubblicate solo le intercettazioni inerenti il caso in questione e solo previa autorizzazione del magistrato incaricato. Stanziamento di fondi per il potenziamento delle attrezzature in dotazione alle forze di pubblica sicurezza al fine di raggiungere l’obiettivo strategico della NSA (recupero di almeno la metà dei patrimoni criminali a dieci anni dalla prima partecipazione del PRS a un esecutivo).
Un altro punto fondante del programma del PRS afferente il modulo Themis è dato dalla riforma del CSM e dal meccanismo di separazione delle carriere. Come è noto, il Consiglio Superiore della Magistratura (che rappresenta l’organo di autogoverno dei magistrati, presieduto dal Presidente della Repubblica) conta 33 membri, di cui figurano come membri di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte suprema di Cassazione. Gli altri trenta membri sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati ordinari appartenenti alle sezioni nazionali del corpo giuridico e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta plenaria, che può selezionare quali membri cd. laici professori universitari in materie giuridiche e liberi professionisti che esercitano la professione di avvocati da almeno quindici anni alla data di elezione. Nei fatti, sebbene il presidente della Repubblica esercita una funzione di garanzia sul Consiglio, mentre è il vicepresidente a gestire l’attività dell’organo e quest’ultimo può essere eletto solo tra i membri di nomina parlamentare. La presenza di membri laici in seno al CSM si spiega con una precisa scelta dei padri costituenti, che intendevano evitare, con la nomina di membri esterni ai cd. togati, che il Consiglio si arrogasse eccessivi poteri e privilegi, ergendosi a protettore di un corpo sociale separato, persino elitario rispetto al resto dei cittadini. Il CSM, essendo un organo di governo, è dotato di numerose attribuzioni, tra cui figurano quelli di assegnazione di incarichi, promozioni, gestione dei concorsi pubblici per la nomina di nuovi magistrati, azioni disciplinari intentate a magistrati ordinari e onorari e nomina di magistrati onorari. Con la riforma del 2002, l’elezione dei magistrati ordinari nel Consiglio non avviene più sulla base di liste con simbolo, ma sono i singoli giudici a candidarsi, all’interno di tre distinti collegi nazionali (suddivisi in base alla tipologia di magistrato: di legittimità, d merito e requirente). Con la riforma del 2022 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), altresì, è stato stabilito un nuovo sistema elettorale per quanto riguardo i membri togati del Consiglio, che prevede, in modo simile a quanto avviene per l’elezione del Parlamento, una sorta di ibrido tra il meccanismo proporzionale e quello maggioritario, con una netta prevalenza di quest’ultimo. Quattordici membri verranno scelti in singoli collegi dove si applicherà il meccanismo uninominale maggioritario (viene eletto il candidato che ottiene più voti nel collegio dato), cinque membri verranno eletti su base proporzionale (i candidati concorreranno in un macro-collegio nazionale) e un ventesimo seggio andrà a un pubblico ministero.
Quattordici membri del Csm eletti dai magistrati saranno infatti scelti in singoli collegi dove passeranno i due candidati più votati (in assenza di candidature, i membri vengono sorteggiati). Cinque membri saranno assegnati a livello nazionale, con un sistema proporzionale, mentre un ventesimo seggio andrà a un pubblico ministero. Ma perché riveste tanta importanza e suscita tanto clamore mediatico una questione che potrebbe essere considerata un mero tecnicismo? Il motivo è presto detto e si spiega alla luce del funzionamento reale del Consiglio che, come tutte le istituzioni umane, devia sempre dalla pura teoria desunta dalla Costituzione e dalle leggi e assume connotati suoi propri in ragioni di prassi consolidatesi nel corso del tempo. I magistrati, d’altronde, sono esseri umani e rispondono ad opinioni (nei termini dell’Equilibrium convinzioni a tutti gli effetti) differenti, come è giusto e sano che sia. Tuttavia, come avviene sempre nel vecchio mondo, la siarte agisce in modo evidente anche sull’operato di chi è chiamato ad esercitare la funzione suprema della giustizia. Il magistrato ha opinioni personali e orientamenti politici: negarlo sarebbe negare la sua Humanitas, parificarlo ad un’IA che giudica gli imputati sulla base di un’interpretazione formale e letterale del diritto. Per la delicatezza della carica ricoperta, il giudice deve astenersi dall’esprimere in sede processuale le sue posizioni e farsi influenzare in modo eccessivo da esse (ad esempio spingendo l’interpretazione di una legge oltre il perimetro consentito dalla legge stessa in ragione della sua convinzione). Se quest’ultimo appare come lo scenario ideale, cioè un bilanciamento sostenibile tra la sfera pubblica e quella quella privata della Persona X, autorizzata dallo Stato sulla scorta delle sue capacità tecniche ad esercitare la funzione giudicante, nella Repubblica italiana il rapporto tra magistrati e classi dirigenti è molto lontano dal raggiungimento di un punto di reciproco rispetto. In una democrazia rappresentativa (non irenea, caratterizzata da una coesione di ben altra forza tra le parti) le istituzioni, pur essendo teoricamente alleate, nei fatti sono in costante lotta per la supremazia e lo stato di salute di un Paese si misura anche valutando il grado di conflittualità e la capacità di interferenza del singolo potere nei confronti degli altri due. In questo senso, in Italia il potere giudiziario è spessissimo accusato di interferire con la funzione legislativa. Per esempio, sovente si accusa il CSM di dare indicazioni normative con la pubblicazione dei suoi pareri sulle iniziative del legislatore, pur se essi sono tecnicamente non vincolanti. In senso lato i critici sono arrivati a colpevolizzare la magistratura per le sue presunte interferenze con l’esercizio del potere esecutivo, avallando o dando priorità a processi intentati contro esponenti della classe dirigente in assenza di prove conclusive. Dal canto suo, la magistratura (che, è bene ricordarlo, come qualsiasi istituzione creata dagli uomini non è un monolite) presenta il difficile rapporto con la classe politica sotto una luce pressoché antitetica a quella degli avversari. I politici sono accusati sia di interferire con le prerogative di autogoverno delle toghe (per esempio pianificando riforme che influenzano i meccanismi elettivi del CSM) sia contro singoli magistrati, accusati di costruire ad arte inchieste giudiziarie contro esponenti sgraditi del ceto politico. Queste storture, a ben vedere, trovano la causa scatenante nell’esistenza di un circolo minore siartico: i politici, che sono privi non già di un codice Etico strutturato come è il caso degli Aurei, ma spesso del più elementare e innocuo scrupolo morale, commettono reati come e anzi più del resto dei cittadini e sono abili nell’usare la funzione legislativa e le immunità attribuite alla loro carica per destabilizzare il dibattito pubblico, arrivando a delegittimare l’operato di singoli magistrati (quasi sempre giudici requirenti, non di merito). Dal canto loro, i giudici requirenti si sono mossi a lungo all’interno di un sistema che 1) li obbligava ad aprire un procedimento per ogni notizia di reato loro pervenuta (obbligatorietà dell’azione penale, art. 112 Cost.), 2) non consentiva loro di dare priorità (come è uso comune ad esempio nel sistema giudiziario nipponico) a specifiche azioni giudiziarie in luogo di altre (in ragione del maggiore rilievo economico-sociale, della solidità del quadro probatorio e della gravità del presunto illecito) e 3) non prevedeva alcuna forma di valutazione del loro operato. Posto che il presunto illecito commesso dal pubblico ufficiale (e a maggior ragione dal parlamentare) dovrebbe rientrare sempre in un profilo di gravità tale da far rientrare la notizia di reato che lo coinvolge (es. peculato, corruzione) nella corsia di priorità massima degli uffici giudiziari, l’esistenza delle criticità fin qui esposte ha offerto un argomento particolarmente corrosivo al ceto politico per attaccare l’indipendenza dell’autorità giudiziaria. I giudici, secondo i loro principali accusatori opererebbero per attuare fini politici, costruendo processi farsa (supportati da prove indiziarie deboli) e sperperando ingenti risorse nel tentativo di nascondere la debolezza del castello accusatorio e di rafforzare artificialmente la gravità dell’incriminazione, in modo da danneggiare la reputazione e il prestigio del dato gruppo politico di fronte all’elettorato. Il clamore mediatico generato dalle frequenti assoluzioni di politici, inizialmente biasimati dall’opinione pubblica per il loro coinvolgimento in scandali poi rivelatisi inesistenti o gravemente sovrastimati, ha ulteriormente inasprito la contesa tra quelle che si potrebbero definire due fazioni sui generis. Da una parte si ha infatti l’eterogeneo gruppo dei cd. garantisti, cioè coloro che, dichiarandosi difensori dell’art. 27 della Costituzione italiana (“l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva”), assumono una posizione di garanzia nei confronti del difendente, anche quando quest’ultimo ricopra cariche pubbliche di rilievo nazionale e si trovi quindi in una posizione che confligge con i requisiti di “disciplina” e “onore” previsti dalla Costituzione[1]. Dall’altra parte si è invece affermato il gruppo altrettanto eterogeno dei cd. giustizialisti, cioè di coloro che attribuiscono maggior valore ai requisiti costituzionali richiamati e che quindi sostengono la necessità, anzi il dovere, per il cittadino imputato che assume funzioni pubbliche, di rinunciare alle cariche occupate e di sottoporsi a regolare processo rinunciando ad immunità e privilegi. In proposito, va ricordato che il meccanismo dell’immunità parlamentare paradossalmente nacque per difendere gli stessi rappresentanti del popolo dagli arresti arbitrari per reati di opinione attuabili dal governo (come accadde ad esempio durante il periodo fascista). In seguito, l’immunità è diventato uno strumento utilizzato da parlamentari coinvolti in inchieste giudiziarie per evitare la perquisizione delle proprietà o l’uso delle intercettazioni in assenza di flagranza di reato.
[1] I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge