“Rinasco ogni notte attraverso il sonno. A volte, al mio risveglio, mi sembra di aver vissuto un secolo di amore e di dolore. Diviso tra due realtà, per un attimo non ricordo più chi sono e se sono davvero vivo.
Poi Lei mi attira a sé e mi sussurra la nostra promessa”.
Rei, lo Zero Reale
Una trattazione dedicata, per la delicatezza dell’argomento, merita la vexata quaestio dei tempi processuali e della disciplina della prescrizione. Intensissimo è stato il dibattito tra la dottrina e la giurisprudenza sulla tematica, mentre, nell’ambito della società civile e della politica, il meccanismo automatico di estinzione dei processi per i tempi troppo lunghi diventava il principale motivo di scontro tra la fazione dei cd. giustizialisti e quella dei cd. garantisti. Come sempre accade in uno scenario sociale dominato dalla sìarte, il malcostume generato dai Vaemenos e dai cicli, nonché dalla mancanza di un’Etica di Stato codificata, si fa prassi e viene lentamente recepito dall’ordinamento giuridico, che viene stravolto o interpretato in modo fuorviante per facilitare le condotte di abuso. Un fenomeno simile ha interessato le dinamiche di gestione dei tempi processuali e conseguentemente le strategie delle difese. Ciò ha inciso, in ultima istanza, sulle modifiche di legge avallate dagli opposti schieramenti, nel senso o di un irrigidimento dell’applicazione processuale della prescrizione o dell’introduzione di ulteriori garanzie (a favore dell’imputato) a tutela del suo diritto al giusto tempo processuale.
Per comprendere l’importanza della questione, è utile ricostruire ciò che accade nei dibattimenti processuali di altri Paesi, per comprendere come la velocità di chiusura delle pendenze giudiziarie renda molto poco significativa la normativa della prescrizione.
Come è noto, la prescrizione (normata dall’art. 157 del c.p.) si identifica come una delle possibili cause di estinzione del reato: allo scattare di precisi termini temporali, il processo procede in archiviazione con l’assoluzione dell’imputato[1]. Nella Repubblica federale tedesca, similmente a quanto avviene nel sistema italiano, la prescrizione del reato è regolata dal codice penale, e nello specifico dagli articoli 78-78c. In base al novellato di questi ultimi due articoli, “i termini di prescrizione della perseguibilità del reato, esclusa nei casi di genocidio e di omicidio, sono di 30 anni per i reati puniti con l’ergastolo, 20 anni per i reati puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni, 10 anni per i reati puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni. In modo sostanzialmente simile a quanto avviene nell’ordinamento italiano, anche il sistema giudiziario tedesco prevede la sospensione del corso dei termini di prescrizione attraverso la presentazione di atti specifici (come, ad esempio, il deferimento della questione ad altro giudizio o la richiesta di autorizzazione a procedere); in ogni caso, trascorso al massimo il doppio dei succitati termini legali, il reato si prescrive tassativamente.
Tra il sistema tedesco e quello italiano esiste però una fondamentale differenza: ai sensi dell’art.78b comma 3 del codice penale tedesco, dopo la pronuncia di una sentenza di primo grado, il corso dei termini di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza di ultimo grado (e quindi definitiva). Questa norma di legge ha una ratio estremamente limpida: tutelare il diritto delle vittime a che l’autorità giudiziaria svolga un processo e giunga ad una verità giuridica accertata.
Il punto chiave dell’analisi a questo punto comincia ad affiorare. Poiché, come detto nella parte IV, in media i processi penali in Germania durano circa 350 giorni (il che è perfettamente normale, considerato che la mole documentale e il numero di accertamenti da effettuare per cause civili e amministrative è notevolmente più alto che nel penale), il blocco della prescrizione al termine del primo grado di giudizio non influenza in modo significativo i tempi giudiziari, arrecando danno al diritto dell’imputato di essere giudicato in tempi rapidi.
L’esempio virtuoso tedesco stride tuttavia con la prassi dello svolgimento del processo penale italiano. Allo stato attuale, tenuto conto delle proposte di modifica della materia avanzate dalla maggioranza parlamentare determinatasi dopo le elezioni politiche italiane del 2022, il meccanismo della prescrizione prevede che il tempo di estinzione del reato rimanga sospeso per un periodo non superiore a due anni in primo grado e per un periodo non superiore a un anno per il processo di Appello. Ma il periodo di sospensione dei termini di prescrizione è comunque computato nel calcolo totale delle tempistiche, nel caso di superamento dei limiti temporali di legge previsti per la pronuncia della sentenza di impugnazione, per il proscioglimento dell’imputato o per l’annullamento della sentenza di condanna. Poiché accade non di rado che i tribunali di secondo grado e di terzo grado annullino la sentenza di primo grado costringendo il processo a ripartire daccapo, se la sentenza di Appello e quella di Cassazione non arrivano nei tempi previsti dalla legge (o se la Corte d’Appello assolve l’imputato), il periodo di sospensione dei termini corre il rischio di azzerarsi e di essere cumulato con il tempo intercorso dall’apertura del processo. E un altro processo ancora potrà aprirsi (con relativa richiesta di risarcimento danni intentata contro lo Stato dalle parti in causa) allorché non sarà possibile chiudere il processo di primo grado nel periodo di tempo di tre anni, generando ulteriore aggravio nella sterminata lista di pendenze degli uffici giudiziari.
La normativa esposta riflette e in un certo senso esemplifica tutte le problematiche del sistema giudiziario italiano. Nelle pieghe delle leggi, infatti, esistono (e sono attivamente utilizzati dalle difese) molti artifici procedurali per allungare surrettiziamente i tempi del processo. Con il passare del tempo, poiché naturalmente il convenuto manifesta interesse per la prescrizione del reato contestato, le difese si sono concentrate più sulla corretta applicazione di questi artifici che sulle corrette interpretazioni giurisprudenziali del caso per cui erano state chiamate a difendere i diritti del loro assistito. Numerosi sono gli esempi di atti che interrompono il regolare corso processuale, anche solo per istanze di verifica o per errori di forma. Ad esempio, frequente è la richiesta di ricusazione del giudice per questioni di competenza territoriale; in caso di assenso dell’autorità giudiziaria, sarà un nuovo ufficio giudiziario a dover istruire daccapo un processo che magari era già stato avviato in tempi celeri e che si avvicinava all’emanazione della prima sentenza. Altro caso frequente è dato dagli ostacoli alla notifica: il processo si blocca (ma non il corso dei termini di prescrizione) poiché è materialmente impossibile notificare all’imputato l’atto processuale dato. Poiché non è possibile notificare il tale atto direttamente alle difese (che lo recepirebbero in nome del loro assistito) e parimenti non è previsto per l’imputato l’obbligo di acquisire casella di posta certificata (PEC), occorre che il notificatore rechi di persona all’imputato il documento. Se egli o ella si renderà irreperibile ripetutamente, i tempi processuali potranno così essere considerevolmente dilatati. Ciò è altrettanto vero per il caso della giustificazione delle assenze: l’imputato certifica la sua indisponibilità a comparire il tale giorno (spesso con l’aiuto di professionisti compiacenti) per motivi previsti dalla legge (come quelli di salute). Il susseguirsi dei rinvii delle udienze scandisce così il lunghissimo tempo processuale, consentito in una certa misura dall’impalcatura stessa delle leggi.
Questo vizio di fondo delle procedure processuali è confermato d’altronde anche in ambito civile e amministrativo, dove la prescrizione non si applica. Si arriva così ad identificare forme evidenti di cattiva giustizia semplicemente citando il dato della durata abnorme del processo. Si fa spesso l’esempio limite di un convenuto, chiamato in giudizio dallo Stato per occupazione abusiva di suolo pubblico, che non si presenta alla prima udienza del processo per ben 25 anni. Passa così tanto tempo che nel frattempo sia il ricorrente sia il convenuto passino all’Eterno. Ma su questo piano di realtà, i diritti del ricorrente passano agli eredi e la causa prosegue, a colpi di perizie, stime e contro-perizie. Finalmente si giunge ad un’apparente conclusione, ma il giudice commette un errore: divide la quota di risarcimento per quattro, mentre gli eredi dell’imputato sono tre. Si avvia così una nuova impugnazione e il processo riparte. Come sempre nel mezzo vi è la virtù: in un sistema in cui la prescrizione non esiste, e ugualmente non esistono sanzioni per il mancato rispetto della “buona condotta” durante il processo o rimedi di procedura per gli errori di calcolo dei giudici, di fatto vi è una lentissima soddisfazione dei diritti di ambedue le parti.
Inoltre, a valle di quanto fin qui illustrato, la lentezza del processo penale influisce anche sulle cause civili, poiché colui che ha subito danni a causa della commissione di un reato penale (basti solo pensare alla sterminata materia dell’infortunistica e degli incidenti sul luogo di lavoro) non può avviare la causa di risarcimento danni nell’ambito del processo civile fintantoché il processo penale resta pendente: un ulteriore cortocircuito, che impedisce la celere riparazione del danno cagionato al ricorrente in ambedue le fattispecie processuali. D’altronde, come è noto, quando il giudice di merito civile ravvisa che il fatto per cui si chiede il risarcimento o la restituzione costituisce una forma di reato, ha l’obbligo di comunicare al magistrato inquirente la notitia criminis e sospendere il giudizio civile fino a quando il reato risulta ancora perseguibile, e cioè finché non si arriverà ad una sentenza definitiva o il reato non sarà prescritto. Ma se la regola che prevede che le vittime di reato debbano costituirsi parte civile nel processo penale, finché quest’ultimo non sarà giunto a conclusione, risponde senza dubbio ad un criterio giusto (perché non vi può essere risarcimento se prima non si prova la commissione del reato e le relative responsabilità), a essere lesivo del diritto del cittadino al giusto processo (art. 111 della Costituzione italiana) è solo la sua irragionevole durata.
La questione della prescrizione nell’ambito del processo penale, dunque, è decisiva e influisce in modo totalizzante sulla gestione dei processi e sulle scelte dell’imputato e della difesa da lui incaricata di tutelare i suoi diritti e la sua posizione giuridica. A fronte dell’opzione della prescrizione e del divieto di reformatio in peius (cui si accennato nella parte IV della RGG), si presenta davanti all’imputato (che sa di essere colpevole) una strategia difensiva univoca e fondamentalmente win-win (cioè l’equivalente del premio o del pay-off di un gioco cooperativo, dove tutti i giocatori vincono). Infatti: 1) al momento della condanna di primo grado, si sa a priori che i giudici di grado superiore potranno al massimo confermare la prima condanna e che vi è anzi una probabilità molto elevata di godere di attenuanti particolari e generiche che sfoltiranno la pena sancita dal processo di primo grado e 2) per tutti i reati che non rientrano nella fattispecie di massima gravità per cui non è possibile applicare le norme sulla prescrizione (si pensi alle stragi mafiose dove di solito si applica la pena dell’ergastolo), si applicano i termini di decorrenza processuale indicati, che al loro scadere faranno scattare la richiesta di archiviazione del processo e la piena assoluzione dell’imputato.
A fronte di questo stato di cose, spicca l’assenza di una normativa coerente che promuova il patteggiamento, istituto giuridico che non a caso in Italia trova modesta o addirittura trascurabile applicazione. Infatti, al contrario di quanto previsto da ordinamenti giuridici come quello statunitense, sul patteggiante (ossia l’imputato che accetta la proposta di pena offerta dal pubblico ministero) ricadono una serie di malus extra-penali che si applicano a prescindere dell’accordo tra accusa e difesa circa i termini e il contenuto della pena. In termini concreti, non vi è una convenienza effettiva al patteggiamento né per l’innocente né per il colpevole come si avrà modo di illustrare.
Quel che nella lingua comune generalmente si chiama patteggiamento, nell’ordinamento giuridico italiano prende il nome di “applicazione della pena su richiesta delle parti” ed è normato dall’art. 444 del codice di procedura penale. Si tratta di un procedimento speciale di natura premiale che consiste nell’accordo tra il pubblico ministero e l’imputato sulla pena da infliggere a quest’ultimo.
Ciascuna delle parti è infatti interessata a una possibile soluzione extraprocessuale del reato contestato. Il pubblico ministero, rappresentante dello Stato, ha interesse che non si offici un lungo e costoso processo, ma che allo stesso tempo siano riconosciuti i diritti della vittima e degli aventi diritto e che le norme di legge trovino piena applicazione. L’imputato colpevole ha interesse ad ottenere un giudizio breve e un significativo sconto di pena, a fronte di una probabile condanna in sede processuale. Paradossalmente, anche l’imputato innocente può trovare interessante la formula del patteggiamento: per evitare lo stigma di colpevolezza nelle more di un procedimento prevedibilmente lungo, oppure non disponendo di un alibi certo e desiderando altresì evitare i costi onerosi dovuti al pagamento della difesa, l’innocente può essere stimolato a raggiungere un accordo molto favorevole con l’accusa. Tuttavia, a fronte di una consistente riduzione di pena, l’imputato rinuncia ad alcune garanzie prima fra tutte la possibilità di dimostrare la sua innocenza. La legislazione italiana di fatto equipara la sentenza di patteggiamento a quella di condanna, prevedendo inoltre una serie di limitazioni extra-penali e la presentazione di una fedina penale non pulita. Inoltre, l’art. 444 del codice penale disciplina e determina i limini che incontra il rito speciale. Il patteggiamento è possibile solo se la pena che si intende concordare è inferiore a 5 anni (patteggiamento allargato) e solo se la pena proposta è inferiore a due anni si avranno ulteriori vantaggi, ai sensi dell’art. 445 del c.p.p. (affrancamento dal pagamento delle spese processuali, mancata applicazione delle pene accessorie e misure di sicurezza eccezion fatta per la confisca). La sentenza di patteggiamento, in virtù del fine stesso dell’istituto e cioè quello di ridurre l’onere economico che grava sull’apparato giudiziario, non è appellabile: il giudice di merito si limita a verificare la correttezza formale dell’accordo tra le parti e accettare la richiesta del magistrato inquirente.
Sono esclusi dalla possibilità di patteggiamento alcuni reati che vengono ritenuti dal legislatore particolarmente gravi tra cui i reati relativi alla prostituzione minorile, pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo. Sono inoltre esclusi dal patteggiamento i delinquenti abituali, professionali e per tendenza o recidivi (se la pena supera i due anni). Nei casi in cui i reati siano commessi contro la pubblica amministrazione (si pensi al peculato), il patteggiamento è legato alla totale restituzione del prezzo o del profitto del reato. Occorre sottolineare che l’impossibilità per la pubblica accusa di proporre l’accordo premiale ad i criminali con precedenti ha contribuito con l’indebolire l’istituto, facendo sì che i recidivi scegliessero di vivere in una condizione sub iudice pressoché costante piuttosto che scontare una pena ridotta ed evitare di affrontare i lunghi tempi processuali.
Ma qual è il legame che lega la riforma dei tempi di decorrenza della prescrizione al potenziamento del rito premiale del patteggiamento? Per chiarire questo punto, occorre esaminare un sistema alternativo a quello italiano, e nello specifico quello statunitense, dove il patteggiamento assume un ruolo centrale nella risoluzione delle controversie giudiziarie di carattere penale.
Negli Stati Uniti, Paese che adotta il sistema giudiziario di common law e dove il pubblico ministero (prosecutor) viene eletto dai cittadini e non viene selezionato attraverso un concorso pubblico come in Italia, si stima che, al netto delle archiviazioni, circa il 97% delle accuse intentate dai pubblici ministeri si siano risolte con un plea bargain (l’equivalente del nostro patteggiamento). Ciò significa che solo il 3% di tutti i reati contestati dalla giurisdizione americana si chiude con il rinvio a processo. Si intuisce dunque che il plea bargaining americano costituisce un pilastro del sistema giudiziario di tale Paese. Il convenuto (defendant) stringe un accordo con il pubblico ministero, confessando di aver commesso i reati indicati. Una differenza evidente tra l’istituto americano e il rito premiale italiano è che il plea bargaining non incontra limiti di sorta rispetto alla natura del reato o ai precedenti dell’imputato: persino i reati per cui è prevista l’applicazione della pena capitale possono essere oggetto di accordo negoziale tra le parti. Nella prassi, il plea barganing contempla diverse forme di dichiarazione di colpevolezza da parte dell’imputato: si va dalla semplice pattuizione di una pena ridotta rispetto a quella massima che si potrebbe sentenziare in un processo (sentence bargaining), al cambio di imputazione (charge bargaining, che prevede pene più favorevoli, come il passaggio dal reato di omicidio di primo grado a quello di secondo grado) fino all’immunità concessa in cambio di testimonianza contro il complice di un reato (crown witness, assimilabile alle disposizione di legge italiani sui criminali cd. pentiti). Come per quanto attiene l’istituto del patteggiamento italiano, di norma il giudice non rigetta il contenuto dell’accordo stretto dalle parti (tranne che in rari casi dove non si ravvisi ragionevolezza della pena, congruità rispetto al reato commesso e che la stessa sia contraria all’ordine pubblico), riservandosi il diritto di poter rinviare ad ulteriore udienza l’approvazione della dichiarazione di colpevolezza proposta dall’imputato (guilty plea).
Quello che all’apparenza sembra un meccanismo peculiare, può sussistere in virtù di una peculiarità tipica della giustizia statunitense, che si impernia sul risultato del dibattimento di primo grado. Negli USA, infatti, il termine di prescrizione (di solito un anno) è sì riconosciuto (in virtù del rispetto del dettato costituzionale, in cui si parla di diritto del cittadino a uno speedy trial, ossia ad un processo rapido, equivalente del diritto al “giusto processo” sancito dalla Costituzione italiana), ma viene immediatamente estinto nel momento in cui si dà piena esecuzione all’azione penale intentata contro il convenuto. Nel momento in cui si chiude la sentenza di primo grado, l’imputato assolto non potrà essere più sottoposto a giudizio per quello stesso reato (principio del ne bis in idem), mentre l’imputato giudicato colpevole (e molto spesso già sottoposto a carcerazione preventiva) non potrà più modificare i termini della pena. Persino in caso di scoperta di elementi probatori che vadano a scagionare il condannato, quest’ultimo potrà solo presentare richiesta di risarcimento danni e non potrà chiedere di estinguere anzitempo una pena cui il legislatore statunitense dà comunque piena legittimità.
Alla luce di quanto illustrato, è possibile affermare che negli USA l’intera prassi di risoluzione delle controversie giuridiche in ambito penale si incentra sul ricorso massivo al plea bargaining. Ovviamente bisogna ponderare in maniera attenta i limiti dell’istituto: nel caso americano si può dire che l’esigenza di ricostruzione della verità tipica della giustizia di civil law viene barattata in cambio di rapidi tempi processuali e di una serrata negoziazione della pena tra accusa e difesa. Il sistema americano, d’altronde, prevede che si possa ricorrere ai circuiti federali di Corti d’Appello e alla Corte Suprema solo per rilevare eventuali errori nel processo di primo grado in punto di diritto. Nei fatti, quasi tutti i processi si chiudono con la sentenza di primo grado e, da un punto di vista numerico, questi ultimi sono il rimasuglio di ciò che non ricade nell’applicazione del plea bargaining. Va inoltre rilevato come non ci sia effettiva parità di potere probatorio (cioè la capacità di produrre materiale a supporto della propria tesi) tra le parti: l’accusa gode di numerosi vantaggi rispetto alla difesa, potendo contare sulle perizie e sui rilievi della scientifica, sulle testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine e sulla piena disponibilità di numerosi elementi indiziari. Poiché il giudice funge da mero arbitro del processo e ha solo il potere di emettere la sentenza sentito il parere dei 12 giurati laici (spesso poco esperti delle minuzie del diritto e propensi a dare ragione all’accusa, anche in considerazione dell’accesso di quest’ultima a un novero di informazioni più esteso rispetto a quelle in possesso della difesa), il rischio di errori giudiziari è sostanzialmente elevato, anche in virtù dell’assenza di disposizioni specifiche che li obblighino a motivare la sentenza. Nella prassi, e ciò vale in particolar modo per i cittadini meno abbienti, persino gli imputati innocenti sono in un certo senso costretti a dichiararsi colpevoli ed accettare il patteggiamento proposto dal procuratore distrettuale, in cambio di pene più miti e della possibilità di evitare il rischio del processo di primo grado. Dal momento che solo un piccolo numero di inchieste condotte dall’accusa porterà all’apertura di un processo in tribunale, il procuratore ha buon gioco nel “minacciare” informalmente l’imputato dichiarando che in un eventuale processo vi sarà la richiesta di una pena ovviamente più severa di quella proposta dall’accordo: in 9 casi su 10 ciò è sufficiente ad indurre l’imputato a dichiararsi colpevole. La ricostruzione della verità cede dunque il passo al duello tra accusa e difesa, con la prima che tarerà la sua severità sulla base della forza effettiva della seconda. Di fatto la combinazione tra il meccanismo di risoluzione delle controversie secondo i principi giurisprudenziali della common law (che vede ciascuna sentenza fare da precedente per successivi processi concernenti reati similari e soprattutto avere forza di legge in mancanza di una disposizione che regoli in modo specifico la tale materia) ed il rito giuridico del plea bargaining, dà vita ad un sistema sbilanciato in favore del prosecutor e dei cittadini più abbienti. Questi ultimi saranno gli unici dotati di disponibilità economiche sufficienti a pagare la cospicua cauzione prevista per l’uscita di prigione e studi di avvocati in grado di tenere testa al D.A.
Nonostante le criticità dovute ad un eccesso di potere e discrezionalità del procuratore nell’ambito della negoziazione del patto con l’imputato, è convinzione degli Aurei che l’istituto del patteggiamento, se rafforzato e adeguatamente ricondotto a fattispecie di reato di gravità intermedia e particolarmente frequenti, possa essere il fattore decisivo che andrà a bilanciare l’aggravio nel breve periodo delle pendenze giudiziarie inevase (dovuto al previsto annullamento dei termini di decorrenza della prescrizione dopo la sentenza di primo grado). In questo senso l’utilizzo del patteggiamento non dovrà più basarsi sulla lunghezza della pena (si pensi al limite massimo dei cinque anni per l’applicabilità del rito premiale presente nell’ordinamento italiano), ma esclusivamente sulla tipologia di reato. Se ovviamente, per la loro gravità, resteranno esclusi dalla possibilità di patteggiamento gli attuali reati previsti dal art. 444, comma 1 bis del c.p.p (come il già citato reato di terrorismo), si allargherà la platea di reati patteggiabili sull’esempio americano, prevedendo la possibilità di ricorrere al cd. patteggiamento allargato in assenza di vincoli temporali legati all’entità della condanna.
Idealmente, e riprendendo l’esempio di cui sopra, questo è lo scenario che si proporrebbe all’imputato colpevole:
- Vi è la possibilità di chiedere il patteggiamento per reati la cui cornice edittale può prevedere pene massime anche di 20 anni.
- È data piena facoltà al giudice di merito non solo di confermare in toto, ma anche di aumentare la pena dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.
- Fatta eccezione per i reati amministrativi (che tassativamente prevedono anche nel caso di patteggiamento la perpetua interdizione dall’esercizio dei pubblici uffici), di associazione mafiosa, nonché per quelli già indicati all’art. 444 del c.p.p., la sentenza di patteggiamento non è equiparata a quella di condanna. Ciò significa che le disposizioni extra-penali previste per chi accetta il patto proposto dalla magistratura inquirente non saranno più applicate, permettendo un più rapido inserimento nella società civile del condannato non recidivo e che quindi trova ulteriore vantaggio nel dichiararsi colpevole e accettare la pena proposta dal PM.
- L’entità della pena sottoposta a patteggiamento non può essere ulteriormente scontata, nemmeno con le usuali clausole di buona condotta, e non può essere convertita nelle fasi finali in misure di sicurezza alternative alla detenzione in carcere quali ad esempio la libertà vigilata o gli arresti domiciliari.
- L’entità dello sconto proposto dal magistrato inquirente non può superare mai il limite di un terzo rispetto alla pena massima (mai applicabile in sede pattizia, così come la pena minima).
- Sarà possibile patteggiare al massimo due pene nell’ambito di due processi penali distinti. Nel secondo caso lo sconto possibile si ridurrà ad un quinto del massimo edittale previsto. Al terzo caso il PM potrà solo decidere se archiviare la posizione dell’imputato o eventualmente richiederne il rinvio a giudizio.
Data questa cornice regolatoria, l’imputato sarà dunque più propenso ad evitare un processo che potrebbe estendere anziché ridurre l’entità della pena rispetto alle incriminazioni ammesse nel giudizio di primo grado. Questa propensione ad evitare il processo lo condurrà quantomeno alla valutazione dell’ipotesi pattizia, ad oggi ignorata semplicemente per i lunghi tempi processuali previsti. Per quanto riguarda l’imputato innocente, con l’auspicata riduzione delle sopravvenienze e delle pendenze in ragione delle riforme fin qui proposte, egli sarà al contrario maggiormente propenso ad affrontare il processo di primo grado, sapendo che i tempi di chiusura del processo, anche in caso di ricorso in Appello e in Cassazione, saranno molto più rapidi che in passato. Bisognerà in ogni caso monitorare accuratamente e costantemente l’evolversi delle procedure per evitare il rischio che l’innocenti accetti di patteggiare la pena per la paura delle elevate spese e dei tempi processuali, oltre che di una mediocre competenza di ricostruzione dei fatti tanto dell’autorità inquirente che dei giudici di merito, tenuto ovviamente conto dell’abolizione dei tempi di decorrenza della prescrizione dopo il primo grado di giudizio
[1] In quest’ultimo caso, tecnicamente sarà il pubblico ministero a chiedere al giudice di merito l’archiviazione del processo per intervenuta prescrizione.
[1] In quest’ultimo caso, tecnicamente sarà il pubblico ministero a chiedere al giudice di merito l’archiviazione del processo per intervenuta prescrizione.