Dona agli altri ciò che hai. Costruisci per te stesso ciò che ti occorre. Questo è il canto del re drago. Rei.
Anche per il reato di usura, come per quello dell’estorsione, valgono considerazioni simili a quelle esposte nella Parte III. L’usura, esattamente come l’estorsione, è un fenomeno estremamente diffuso nel Paese e soprattutto nel Centro-Sud. I casi denunciati non sono che una minima parte di quelli effettivamente classificabili come rapporti di usura (e che costituiscono l’ammontare del sommerso): il credito illegale prevede, dietro l’erogazione di prestiti, l’applicazione metodica di interessi usurari[1]. Il debitore tende a nascondere il prestito usurario non tanto per le ritorsioni che potrebbe subire nel caso di pagamenti non effettuati o ritardati, quanto per uno stigma culturale e sociale che colpisce chiunque si rivolga ai cd. indispensabili di quartiere (molto spesso emissari delle mafie). La criminalità organizzata sfrutta il prestito usurario per riciclare i proventi ottenuti tramite la gestione di altre attività illecite (come il traffico di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e il gioco d’azzardo). Il meccanismo prevede dapprima il versamento delle somme oggetto del prestito, poi l’applicazione di tassi di interesse elevatissimi (che rendono di fatto impossibile il pagamento delle rate da parte di piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria), quindi la compravendita dell’azienda in difficoltà (rilevata ad un prezzo molto basso) o l’ingresso nell’assetto proprietario con quote fittizie di minoranza. L’usura costituisce in altri termini un importante biglietto d’ingresso delle mafie nei gangli dell’economia legale. A lungo è stata considerata un reato minore (solo nel 1992 è stato sancito l’arresto dell’usuraio in flagranza di reato), perché le classi dirigenti italiane consideravano l’usura stessa un reato dall’impatto trascurabile (anche per via di interessi clientelari di vario genere).
Le cause che spingono l’impresa o il privato a ricorrere al prestito usurario sono fra le più varie. Perdita del lavoro, aumento delle spese di necessità cui far fronte, svalutazione del credito, insorgere di malattie, divorzi, pignoramenti, mantenimento dei figli etc. C’è poi la leva siartica che induce il cittadino ad aspirare continuamente a status sociali superiori; la tentazione di riuscirci giocando d’azzardo porta molti derelitti dalla ludopatia all’usura e viceversa.
Lungi dall’essere derubricabile a reato minore, l’usura si sposa molto bene con i programmi di sviluppo economico-finanziario delle mafie; meno sanzionata, meno esposta alla riprovazione dell’opinione pubblica, l’usura permette l’esproprio aziendale e l’acquisizione di notevoli asset commerciali e finanziari controllabili a piacimento dalle organizzazioni criminali. Pur non figurando negli organismi societari, infatti, i procuratori e gli amministratori delle aziende diventano prestanome dei clan, costretti ad eseguire i loro ordini, in funzione della minaccia latente alla denuncia o alla scoperta del rapporto usurario.
Le difficoltà che persistono nel sanzionare il fenomeno sono connesse al basso tasso di emersione del reato stesso. La vittima di usura spessissimo rinuncia in ritardo l’esistenza del prestito usurario, quando il peso del debito contratto rende praticamente impossibile saldare la restituzione. Giocano a favore dell’usuraio diversi fattori: la scarsa stima nelle istituzioni, giudicate come inaffidabili e distanti sul tema degli aiuti e delle agevolazioni; la difficoltà a denunciare l’usura come conseguenza di forti difficoltà economiche e dunque di una cattiva gestione aziendale; la tendenza psicologica che induce a risolvere le difficoltà economiche in proprio, senza ricorrere ad interventi di protettori esterni (lo Stato, ma anche le associazioni private che offrono assistenza alle vittime). I numeri, del resto, sono eclatanti e terribili; nel solo 2015, anno del rapporto Eurispes “Usura quando il credito è nero”, si stima che l’usura abbia generato volumi di prestiti usurari pari a circa 37 miliardi di euro, a danno di non meno di 200.000 vittime. Le imprese coinvolte nel territorio nazionale sarebbero almeno 176.000. E ancora, lo studio Busà – La Rocca del 2010 certificava che delle 200.000 imprese fallite o entrate in stato di grave insolvenza nel periodo temporale 2006-2009 [2], ben il 40% sarebbe rimasta coinvolta in fenomeni di usura.
Il cortocircuito assume forme eclatanti in considerazione di un altro aspetto dimenticato o ignorato dal grande pubblico: le ridotte possibilità di accesso al credito legale da parte di un buon numero di famiglie. Dal momento che le banche e gli istituti di credito italiani adottano linee guida estremamente prudenziali per la concessione di prestiti e finanziamenti vincolati (problema connesso anche alla diffusione di contratti cd. precari nel mercato del lavoro), molte famiglie e PMI risultano di fatto al di fuori del perimetro del credito riconosciuto e sottoposto alle verifiche di legge. Il credito fornito dalle organizzazioni criminali, per converso, presenta tassi d’interesse non eccessivamente superiori rispetto a quelli praticati dalle banche. In altre parole, come sottolinea il Rapporto Svimez 2020, l’usura diventa per una parte considerevole della cittadinanza una sorta di circuito del credito alternativo; senza dubbio quest’ultimo presenta un elevato profilo di rischio, che tuttavia non appare sufficientemente elevato da indurre le vittime ad astenersi dal sottoscrivere prestiti usurari. Lo stesso citato rapporto della Corte dei conti rivela l’inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate e delle denunce effettive rispetto ai casi reali (e dunque sommersi) che influenzano in modo decisivo le economie locali di vaste aree del Paese. Recita il rapporto: “A margine di tali ultime indicazioni, allo scopo di meglio illustrare come si renda auspicabile un incremento di efficacia, nel contrasto e nella prevenzione, basti considerare che se si ritenesse attendibile, anche in via necessariamente approssimativa, il numero di 200.000 usurati nel Paese nel solo 2015, la sequenza delle denunce per tale reato negli ultimi anni (ad. es. 381 nel 2015, 411 nel 2016, 309 nel 2017, 189 nel 2018, 191 nel 2019 e 241 nel 2020) esprimerebbe un rapporto fra il numero delle vittime e le denunce estremamente basso. Dal pari risulterebbe assolutamente modesto, in relazione alla descritta, vasta compagine di potenziale riferimento, il numero di interessati che annualmente si rivolge al Fondo di prevenzione.”
Proposte antiusura formulate dal PRS
Le raccomandazioni fornite dalla Corte dei conti per il contrasto al fenomeno dell’usura sono complessivamente valide. Accrescere gli investimenti pubblici nella campagna di informazione giornalistica e coinvolgere i corpi intermedi nelle attività di prevenzione sul territorio è un suggerimento apprezzabile. Così come lo è incrementare la propensione delle banche ad accettare le garanzie del Fondo di prevenzione, introducendo una forma di fido parziale dello Stato a prima chiamata. Poi c’è il capitolo dedicato alle escussioni, ossia le azioni legali intentate dai creditori contro i debitori che hanno contratto prestito usurario. I debitori, per far fronte immediato a queste azioni, sono costretti ad incassare i prestiti forniti dal Fondo di prevenzione al solo scopo di pagare i creditori e chiudere i contenziosi legali, senza poter allocare i capitali ricevuti e dedicati al risanamento dell’attività. Per ridurre le escussioni sarebbe utile implementare un’apposita moratoria che interessi il beneficiario del prestito o ammettendolo ad un preammortamento per lo stesso periodo (di modo da rendere impossibile usare la rata del prestito fiduciario corrisposta unicamente per la restituzione del debito).
Si ipotizza, altresì, una certa semplificazione burocratica delle istruttorie relative alle richieste di finanziamento. Gli enti pubblici e le banche coinvolte dovrebbero operare in parallelo e non in successione, chiudendo in soli 30 giorni la pratica di assistenza economica alla vittima di usura. Nel quadro di semplificazione rientra anche la proposta tesa alla definizione di un percorso di assistenza personalizzato fornito al denunciante (ad esempio con attività di consulenza volta al reintegro della piena capacità imprenditoriale), allo scopo ultimo di aumentare il tasso di inclusione finanziaria e contenere quello di insolvenza. Infine, la Corte chiede che i conferimenti di capitale pubblico al Fondo non siano più negoziati ogni anno, ma che le dotazioni siano organizzate su base fissa e pluriennale.
Queste proposte, nel loro complesso, sono apprezzabili e meritano di fare parte del programma Aureo. Tuttavia, esse non tengono pienamente conto della portata del fenomeno dell’usura. Nell’ambito del NSA, la lotta all’usura deve essere capillare e procedere secondo linee guida più severe delle attuali. In particolare, sarebbe opportuno approntare misure che prevedano non solo l’immediata cessazione dell’impegno a pagare da parte del debitore nei confronti del creditore usurario (in caso di intervento delle forze dell’ordine), ma anche di provvedimenti che dispongano l’ingresso automatico della vittima nel programma di protezione testimoni e la possibilità per il debitore stesso di trattenere integralmente le somme prese in prestito a condizioni illegali[1]. Questi provvedimenti andrebbero ad aiutare concretamente coloro che denunciano il reato d’usura quando il danno generato dall’applicazione di interessi illegali è ancora contenuto. Ma se, ed è la fattispecie più frequente, la denuncia giunge alle autorità competenti quando lo stato di insolvenza dell’azienda ha raggiunto livelli insostenibili, occorre fare un diverso tipo di ragionamento. Emergono due approcci al problema: 1) punire sia la vittima (che per prima ricorre all’usuraio) sia l’usuraio stesso, in modo da dissuadere aziende e privati cittadini al ricorso al credito illegale e 2) rendere meno stringente il circuito del credito legale, fortificando la quota di agevolazione pubbliche concesse alle imprese in difficoltà, fornendo fidi a copertura dei finanziamenti etc. Ciascuno dei due approcci non può prescindere da una considerazione di base difficilmente confutabile: la difficoltà di molte famiglie italiane a pagare spese impreviste che siano superiori a somme relativamente modeste, pari o superiori a 800 euro. L’aumento dell’inflazione, la bassa produttività industriale, il basso livello salariale e tutti quei fattori di natura sistemica che saranno trattati nel modulo Hera incidono notevolmente sulle aspettative delle PMI italiane, creando terreno fertile per l’ingresso delle mafie nel campo dei prestiti usurari. Esattamente come per l’estorsione, dunque, bisogna aiutare coloro che ricorrono all’usura cd. di sopravvivenza; punire, con sanzioni penali e civili, coloro che cedono l’impresa a soggetti malavitosi o accettano la modifica degli assetti di proprietà a vantaggio dei clan; incentivare l’accesso al credito legale, unificando il Fondo per la prevenzione e il fondo dei Confidi (gestito e finanziato dalle associazioni e fondazioni antiusura, nonché dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi) ed aumentandone la dotazione complessiva; infine, rivedere la normativa degli espropri in ottica di trasferimento di porzioni dell’economia nera e grigia (cd. sommerso) nell’alveo dell’economia visibile.
X): Il PRS si impegna ad introdurre, con apposito disegno di legge, specifici emendamenti al dispositivo dell’art. 644 del Codice penale, sotto tale forma:
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due cinque a dieci dodici anni e con la multa da euro 5.000 20.000 a euro 30.00060.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
Altresì, chiunque, fuori dai casi previsti dal predetto articolo 643, accetta di dare o di promettere, sotto qualsiasi forma, in piena coscienza e fino alla scadenza del debito contratto, quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o forme di pagamento usurarie, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
[…] Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
XI): Unificare il Fondo Prevenzione e il Fondo Confidi nel macro-fondo “Valjean”, nonché dotarlo su base fissa e pluriennale. L’ammontare complessivo degli aumenti sarà calcolato sulla base delle previsioni di contrasto al fenomeno usurario elaborate dal Commissario preposto, sulla base degli obiettivi annuali fissati dalla NSA.
XII): Introdurre con apposito dispositivo di legge le raccomandazioni fornite dalla Corte dei conti nel documento “La prevenzione del fenomeno dell’usura”, Deliberazione 27 giugno 2022, numero 15/2022, Capitolo VII pagg. 101 e ss.
[1] Ovviamente, ciò può avvenire solo nei casi in cui il debitore denuncia l’insorgere di tassi di interesse illegali quando l’erogazione della prestazione economica oggetto dell’accordo illecito è ancora attiva