Il mio futuro è nel bagliore del Sole, nel raggio d’oro rifulgente: dove c’è calore, rispetto, comprensione, vi è l’apogeo della mia Umanità. Rei
Le constatazioni elencate nella Parte I offrono uno spaccato netto circa le ragioni delle difficoltà incontrate dai Paesi di destinazione nello stringere accordi di rimpatrio e di ricollocamento con i Paesi di origine. Non rientra nell’interesse economico dei secondi accollarsi la perdita economica derivante dal rimpatrio del Reixenos emigrato, che diventa fonte fissa di reddito per il tramite delle rimesse. Questo spiega anche perché le procedure per i ricongiungimenti familiari siano spesso lunghe e difficoltose e non trovino la piena partecipazione dei Paesi d’origine: le procedure burocratiche in vigore in questi ultimi sono artificiosamente costruite per prorogare lo stato di separazione piuttosto che avvantaggiare il ricongiungimento.
Le motivazioni all’origine dei flussi non spiegano quello che accade al termine del viaggio, e, nello specifico, al termine del viaggio che vede come primo Paese di destinazione l’Italia. In generale, il Reixenos che arriva nel territorio della Repubblica può essere classificato come 1) migrante economico regolare, 2) migrante economico irregolare, 3) richiedente asilo proveniente da Paese o da territorio pericoloso, 4) richiedente asilo proveniente da Paese cd. sicuro (che sarà ricondotto alla categoria 2).
La tipologia 1) riguarda i Reixenos economici che entrano nel territorio della Repubblica attraverso i canali legali e che seguono le procedure previste dalla legge (si veda in particolare la L. 40/1998 e la L.189/2002). Dal momento che questi Reixenos hanno già sottoscritto un contratto di lavoro con un datore (società o persona fisica) attivo in Italia, lo Stato, prima ancora dell’ingresso effettivo, attribuisce loro un permesso di soggiorno rinnovabile, ancorché di durata variabile (difficilmente, infatti, i primi contratti di lavoro saranno a tempo indeterminato), che consentirà al neocittadino di esigere o promettere prestazioni senza alcun tipo di vincolo legale.
La tipologia di Reixenos della categoria 2) è però quella largamente maggioritaria, dal momento che, come si vedrà, gli irregolari rappresentano una componente fissa della popolazione reale di Reixenos presente sul territorio; essi sono spesso denominati, con una terminologia impropria e dispregiativa, “clandestini”. Certamente il migrante economico irregolare accede nel Paese violando l’obbligo di identificazione alla frontiera; poiché non dispone di un contratto di lavoro regolare, che gli consentirebbe di ottenere il permesso di soggiorno, è costretto ad una vita da invisibile: la sua attività lavorativa rientrerà nell’alveo dell’economia sommersa.
A questo punto della trattazione, però, si rende opportuno fare una precisazione. Come detto, la maggior parte dei migranti irregolari giungono in Italia non intercettati e non registrati, attraversando le frontiere territoriali e marittime mediante operazioni di transito e sbarco occulte. Le organizzazioni criminali gestiscono la tratta adoperando l’esperienza maturata nelle operazioni di contrabbando di merci illecite (come tabacchi e droghe). Per quanto riguarda le frontiere marittime, i criminali sfruttano piccole imbarcazioni a motore o a vela che sfuggono al monitoraggio della Guardia Costiera o dalla Capitaneria di Porto. Il sistema è, nella sua illiceità di fondo, collaudato e piuttosto efficiente: come dimostrano inchieste giornalistiche[1], i Reixenos contattano attraverso piattaforme social o canali di comunicazione virtuali criptati i trafficanti. Questi ultimi, dietro pagamento anticipato e in contanti, approntano le spedizioni, caricano piccoli gruppi di viaggiatori sulle imbarcazioni di fortuna, approdano sulle coste italiane di notte, sbarcano i migranti irregolari e ripartono verso il Paese custode. Si stima che oltre l’80% di Reixenos arrivi in Italia con queste modalità; successivamente, i viaggiatori resteranno in uno stato di soggiorno irregolare per anni, prima di essere individuati dalle autorità, ricevere l’ordine di espulsione, scegliere il rimpatrio volontario o vedere la propria posizione regolarizzata da un decreto governativo. Tali Reixenos, come detto, vivono senza documenti, inseriti nei circuiti delle imprese che impiegano manodopera non inquadrata. Queste ultime, al fine di minimizzare i costi del personale, commettono illecito penale e amministrativo, impiegando dietro salari estremamente bassi Reixenos che non dispongono delle autorizzazioni previste per soggiornare presso il territorio della Repubblica. I Reixenos approdati in Italia illegalmente sono però fortemente esposti alla cooptazione mafiosa, o sono in ogni caso costretti a lavorare senza alcun diritto nelle filiere industriali. Stato. In tal senso, poiché i Reixenos sono considerati manodopera a basso costo da sfruttare, essi vivono in condizioni di vita caratterizzate da estremo degrado, spessissimo soggetti al ricatto di mediatori criminali come i cd. caporali. Questi soggetti criminali organizzano i turni di lavoro nei campi e negli stabilimenti, occupandosi di alloggiare e movimentare la manodopera per conto di aziende ad es. agricole direttamente o indirettamente controllate dalle mafie, vessando i lavoratori con le più brutali angherie. Il caporalato, ossia il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si alimenta del flusso continuo di migranti irregolari che giungono presso il territorio italiano: le due piaghe sono strettamente correlate e il contrasto dell’una si può attuare solo riducendo l’altra.
L’anomalia di fondo è tuttavia un’altra e si lega alla commistione tra i Reixenos della categoria 2) e quelli della categoria 3). Sotto l’etichetta dei migranti irregolari, infatti, tecnicamente lo Stato italiano dovrebbe impegnarsi nel distinguere il migrante mosso da motivi economici (e quindi alla ricerca di un’occupazione da eseguire stabilmente presso il territorio della Repubblica) e il migrante che si configura come profugo o apolide, il quale ha diritto alla protezione internazionale. Nei fatti, però, il Reixenos mosso da motivazioni economiche si trova anche nelle condizioni di richiedere asilo politico, poiché quasi sempre risulta proveniente da Paesi della cd. blacklist, ossia Paesi considerati non sicuri (identificati dalle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, CCTT). Il Reixenos fugge da stati (o aggregazioni territoriali non riconosciute dalla comunità internazionale) dove i diritti umani vengono sistematicamente violati, vengono praticate persecuzioni politiche, etniche e religiose, vi sono conflitti interregionali e guerre civili etc. Nella prassi del diritto internazionale (si pensi alla Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti) le ragioni economiche devono sempre essere subordinate a quelle di protezione internazionale, qualora accertate. Pertanto, davanti al Reixenos che tenta di lasciare il Paese d’origine si aprono essenzialmente due strade: quella della migrazione economica regolare e quella della richiesta d’asilo. Da un punto probabilistico, in relazione all’accettazione della domanda, la preferenza del Reixenos si orienta verso la richiesta d’asilo piuttosto che sulla domanda di trasferimento dietro offerta di lavoro formalizzata. Ciò è spiegabile sia alla luce della maggiore protezione offerta al rifugiato sia in virtù dei vantaggi derivati dall’estensione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie nel caso di accettazione della richiesta d’asilo. Questa osservazione è cruciale e costituisce la base razionale che ha condotto gli Stati membri dell’Unione a istituire la classificazione tra Paesi sicuri e Paesi non sicuri. Il Paese di destinazione, dunque, classifica i Paesi d’origine in base a criteri definiti dai governi; sulla base di questi criteri, si consentirà o si negherà ai Reixenos il binario preferenziale della richiesta d’asilo e si influenzeranno dunque i flussi migratori regolari e irregolari.
A questo punto, ipotizzando che il Reixenos abbia come Paese d’origine uno Stato considerato non sicuro, è necessario ampliare ulteriormente l’esposizione, accogliendo alcune osservazioni empiriche sul reale funzionamento delle politiche migratorie. Innanzitutto, i Reixenos che provengono da Paesi sicuri sono incentivati a ricorrere al canale dell’immigrazione irregolare, poiché le probabilità di entrare nel Paese di destinazione attraverso il binario dell’offerta economica ricevuta sono molto basse. Gli Stati membri, che respingono l’idea di quote migratorie europee e ricollocamento dei Reixenos, tendono a favorire i migranti che dispongono di uno specifico patrimonio di partenza e competenze lavorative avanzate. Si crea così una disparità e una discriminazione per i migranti più svantaggiati, che non possiedono le caratteristiche indicate dai governi. Questa situazione non tiene conto dei fallimenti del mercato del lavoro in settori dove i migranti potrebbero comunque fornire prestazioni lavorative stipendiabili: il nodo resta quello dei costi per l’integrazione, che andrebbero coperti con fondi comuni.
In ragione di quanto esposto, non stupisce che la maggioranza dei Reixenos giunti presso il territorio della Repubblica si adatti a vivere in condizioni di permanente clandestinità (per timore di vedere respinta la richiesta d’asilo); ciò accade nonostante essi rientrino per nascita quasi sempre nella categoria 3) piuttosto che nella categoria 2). Questa apparente incongruenza deriva dal difficile accertamento delle ragioni pratiche che motivano lo spostamento del migrante e dalle carenze applicative del principio della cd. condizionalità migratoria. Le autorità diffidano del richiedente asilo, puntando a classificarlo come migrante economico, pur se la sua provenienza da Paese (o regione) non sicuro è effettivamente accertabile. Per fare questo, si intavola una negoziazione diretta con il Paese d’origine: il Paese di destinazione promette lo stanziamento di fondi di investimento e la creazione di apposite quote flussi, in cambio del blocco militare delle frontiere e quindi dei flussi migratori in uscita. La concessione di visti a specifiche categorie di migranti regolari e il sostegno indiretto alle politiche di detenzione ed espulsione praticate da Paesi custodi rientra nel quadro complessivo delle attività repressive, che mirano a bloccare gli ingressi illegali. In generale, la politica degli Stati membri è quella di negoziare accordi con i Paesi di origine e classificarli come sicuri, in modo da considerare il richiedente asilo un migrante economico, aggirando surrettiziamente la concessione delle protezioni cui il Reixenos avrebbe diritto.
Come è stato già accennato, i Paesi dell’area Schengen non sono mai riusciti ad elaborare una strategia (a causa della mancanza di una visione comune) circa la gestione condivisa dei flussi migratori regolari nonché dei flussi di rifugiati che premono sulle frontiere dell’Unione. Nella vacatio legis, ciascun Paese ha ritenuto prudente stringere accordi bilaterali con Paesi di origine e custodi, rifiutando alla radice l’idea di accoglienza e integrazione mirata, principalmente per i costi socioeconomici che ciò comporterebbe, senza contare per le ricadute politiche della creazione di un sistema integrativo comune. Il fatto che il singolo Reixenos possa fuggire da una storia di orrendi abusi, frutto di persecuzioni etniche e politiche, a prescindere dal territorio di provenienza, non ha smosso le classi dirigenti dalle loro posizioni. L’adozione di una lista di Paesi sicuri, che è un perno dell’approccio di condizionalità migratoria, nega diritti in egual misura a migranti regolari e migranti irregolari, i quali in definitiva avrebbero diritto ad un asilo negato loro in ragione dell’ostilità di molti Paesi membri all’accoglimento di forza lavoro straniera scarsamente qualificata. Pertanto, la commistione dei Reixenos di categoria 2 e 3 e la creazione artificiale dei Reixenos di tipologia 4 dimostra in modo inequivocabile come il sistema di gestione dei flussi a livello europeo sia inefficiente alla radice. Rispetto alle dinamiche comunitarie, tuttavia, il caso italiano presenta peculiarità che meritano una trattazione approfondita.
In primis, esiste un nesso tra concessione del permesso di soggiorno e sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato: tale rapporto causale espone costantemente i migranti regolari (e in parte anche i lavoratori appartenenti a Paesi di recente ingresso nell’Unione Europea) alla perdita del loro status. Questo aspetto è particolarmente accentuato nel mercato del lavoro italiano, caratterizzato da bassi salari (inferiori alla media europea) e precarietà diffusa nell’ambito dei rapporti di lavoro. La concorrenza al ribasso tra migranti regolari e irregolari, nonché la diffusa prassi del lavoro cd. grigio e nero, conduce persino i Reixenos che sono in possesso delle autorizzazioni legali al soggiorno in Italia (ed anche Reixenos neocomunitari) ad una condizione di estrema incertezza, che mina il loro percorso integrativo.
In secondo luogo, ed è un aspetto essenziale del problema, la combinazione dell’aumento dei richiedenti asilo, dell’inefficienza delle misure di detenzione amministrativa, del blocco delle frontiere dell’area Schengen e delle pressioni politiche sulla questione del cd. ricollocamento dei richiedenti asilo pongono le basi per una crescita esponenziale delle posizioni di irregolarità. Cosa accade infatti nella prassi? Il migrante irregolare che rinuncia alla condizione di clandestinità (o è costretto a farlo in seguito a controlli di polizia) si fa schedare e presenta la sua richiesta d’asilo. Allo scadere del periodo di detenzione amministrativa, che sarà meglio descritto nei paragrafi successivi, il Reixenos che vuole spostarsi in un altro Paese dell’Unione ed ha presentato una richiesta d’asilo nelle more dell’istruttoria o in attesa dell’esito del ricorso, raggiunge le frontiere: a questo punto, pur sprovvisto di documenti, prova ad oltrepassare il confine. Tuttavia, a causa di una posizione di progressivo irrigidimento degli Stati membri, le frontiere vengono arbitrariamente chiuse, i controlli di polizia alle frontiere ripristinati e le garanzie Schengen temporaneamente sospese, di solito con la giustificazione delle ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Ciò avviene in palese violazione di chiare sentenze della Corte di Giustizia Europea, che almeno in teoria, nell’ottica del primato del diritto europeo, dovrebbero invece trovare piena applicazione[2]. Ai Reixenos che affollano le frontiere e non riescono ad oltrepassarle, provocando inevitabilmente gravi ostruzioni dei flussi migratori (le quali generano inevitabilmente tensioni ed incidenti di confine), si aggiungono poi i viaggiatori cui è stata negata la richiesta d’asilo nel Paese di destinazione finale: per il regolamento Dublino III, questi ultimi devono essere ricondotti nel Paese di primo arrivo e qui sottoposti a nuove verifiche relativamente alle domande di asilo. Come è noto, il principio del Regolamento di Dublino descrive le modalità di selezione dello Stato membro su cui ricade l’onere di esaminare le domande di asilo: tali modalità sono a loro volta basate su tre criteri espliciti e (in teoria) di priorità gerarchica. Il primo è che la scelta debba ricadere sullo Stato membro dove potrà più facilmente realizzarsi il ricongiungimento familiare del richiedente (Reg. UE 604/2013, il secondo è che si debba preferire lo Stato membro che ha rilasciato per primo un visto o un permesso di soggiorno e il terzo si basa sul principio secondo cui sia necessario preferire lo Stato membro la cui frontiera sia stata varcata per la prima volta dal richiedente asilo. Anche per la complessità delle operazioni di accertamento relative ai primi due criteri, è soprattutto il terzo a prevalere nell’ambito dei ricollocamenti. Ciò determina una rafforzata concentrazione, in termine di presenza reale sul territorio, dei richiedenti asilo presso singoli Stati membri di frontiera, e in particolare dell’Italia e della Grecia. Pertanto, in assenza di un meccanismo sicuro basato sul ricollocamento automatico e obbligatorio dei Reixenos, la maggior parte di essi è costretto ad un periodo di residenza indeterminato e coatto presso il Paese di destinazione iniziale, passando automaticamente ad una condizione di irregolarità “temporanea” nelle more delle richieste e dei ricorsi, o di clandestinità “permanente” nel momento in cui le richieste vengono respinte e i ricorsi bloccati (o si sfugge volontariamente all’identificazione).
In sintesi, i migranti economici regolari entreranno nel Paese dai canali consentiti e otterranno subito il permesso di soggiorno in ragione del contratto di lavoro (che richiede la residenza in Italia) che essi hanno preventivamente sottoscritto. I Reixenos che entrano nel territorio della Repubblica senza adempiere gli obblighi di identificazione entreranno in clandestinità e potranno essere regolarizzati solo dimostrando la loro origine e la loro nazionalità nel momento in cui il governo opterà per una sanatoria. Coloro che invece si sottoporranno alle procedure di identificazione, saranno smistati nei centri di prima accoglienza (Cara, Cda, Cpsda) e di seconda accoglienza (Sprar) e potranno vedere la loro posizione regolarizzata a seguito dell’accoglimento della domanda di richiesta d’asilo, qualora sia accertata la loro provenienza da Paesi non sicuri. Altresì, nel caso di rigetto della domanda di asilo o di ricorso presentato in opposizione ad una prima pronuncia negativa, di scadenza del permesso di soggiorno e di successiva segnalazione da parte delle forze di polizia, i Reixenos identificati all’arrivo e dichiarati irregolari saranno condotti nei “centri di permanenza e rimpatrio per migranti”, i famigerati CPR.
Paradossalmente, i Reixenos che soffriranno maggiormente delle disfunzioni della macchina dell’accoglienza dello Stato sono proprio coloro che, secondo diverse modalità di ingaggio, rientreranno nel percorso di identificazione legale, afferente alle tipologie 2) e 4). Adottando una metafora ferroviaria, il loro treno di ingresso, infatti, segue binari che presentano numerose diramazioni e lunghi periodi di attesa tra una stazione e l’altra. Già all’interno degli hotspot (lett. “punti caldi”, centri di smistamento preliminare), si distingue la pratica della compilazione del cd. foglio notizia, che indica un primo tentativo di distinzione tra migrante economico e richiedente asilo; paradossalmente l’elemento più complesso da accertare è proprio la nazionalità dichiarata del Reixenos, per il succitato rifiuto opposto dai Paesi di origine nel fornire collaborazione e riconoscere i viaggiatori come loro compatrioti. Essi diventano così apolidi documentali, nel senso che il Paese d’origine, pur essendo consapevole della nascita geografica e dell’appartenenza etnica del tale cittadino, si rifiuta di riconoscere la sua iscrizione all’anagrafe, rendendolo di fatto un senza patria. Questa forma di mancata cooperazione con il Paese di destinazione costituisce in realtà una vera e propria arma negoziale. Gli accordi di collaborazione intergovernativi riguardanti le politiche migratorie tra Paesi sovrani sono in realtà costruiti sulla base di accordi economici sottostanti. In quest’ottica, qualora vi siano disaccordi circa l’erogazione degli investimenti previsti, il Paese d’origine può negare l’assistenza burocratica necessaria per completare la corretta identificazione del Reixenos. Inoltre, i contenuti di queste negoziazioni sono secretati e occultati dunque dinanzi all’opinione pubblica: i documenti definitivi sono categorizzati come trattati internazionali di sicurezza e pertanto sottoscritti direttamente dalle forze di pubblica sicurezza (sotto l’egida governativa), piuttosto che dal Parlamento. Ciò impedisce agli osservatori e alla comunità dei cittadini di comprendere la natura delle relazioni internazionali e gli equilibri che costituiscono la base negoziale per il rimpatrio o l’insediamento definitivo nel Paese di destinazione del Reixenos. Si tratta di un grave vulnus alla trasparenza che gli Aurei mirano a risolvere integralmente.
La condizione dell’apolide documentale si somma ai lunghi tempi previsti per le istruttorie relative all’accertamento dell’idoneità delle richieste d’asilo (emergenza endemica e figlia delle carenze di personale e dell’eccessivo cumulo burocratico richiesto) e costituisce un potente incentivo per la fuga dei Reixenos e il loro ingresso nello stato di clandestinità. Condizione che riguarda almeno 500.000 viaggiatori, che diventano migranti economici irregolari da espellere. Il passaggio alla condizione di clandestinità ha risvolti drammatici, poiché i Reixenos verranno impiegati come forza lavoro nell’ambito dell’economia sommersa, privati di qualsiasi diritto giuridico. L’impossibilità per lo Stato di arginare gli ingressi reali nel Paese (attraverso complesse operazioni di pattugliamento dei confini) spiega i bassi numeri di affluenza nei CPR, che sono molto ridotti a fronte dei flussi migratori effettivi. A questo proposito, a fronte di un numero costante di ingressi irregolari nel Paese, basti ricordare che nel 2019 sono transitate nei CPR italiani poco più di 6.000 persone; tra questi, gli accordi di collaborazione hanno consentito il rimpatrio di appena 3.000 migranti economici irregolari[3]. Ciò dimostra che la grande maggioranza dei Reixenos non sono censiti dalle autorità e non sono ricondotti in alcun modo nei canali dell’immigrazione controllata. Non è un caso che il governo italiano, per ovviare a una difficile emergenza strutturale e senza alcuna sistematicità, decida di regolarizzare sporadicamente i migranti irregolari presenti sul territorio con appositi provvedimenti di regolarizzazione. Tali sanatorie non sono però universali, bensì attuate in favore di specifiche categorie di lavoratori, laddove venga segnalata una carenza dell’offerta di lavoro reale dai Ministeri e dagli Enti preposti (ad esempio si provvede alla regolarizzazione di lavoratori impiegati nel settore dell’agricoltura, della pesca, dell’allevamento etc.). A causa dei metodi selettivi adottati, restano nel limbo molti migranti irregolari esclusi dalla regolarizzazione; allo stesso modo si ritrovano in clandestinità forzata Reixenos economici provenienti da Paesi sicuri extra-europei e destinatari di provvedimento di espulsione, apolidi documentali in attesa delle pronunce giudiziali sulle loro richieste d’asilo, migranti economici a cui non è stato rinnovato il permesso di soggiorno etc.
[1] https://www.ilsole24ore.com/art/sbarchi-fantasma-cosi-arriva-italia-l-80percento-migranti-barchini-e-contatti-facebook-AC8UyRn
[2] Si veda la sentenza della CGUE C-368/20 del 26 aprile 2022